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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 12 febbraio 2024, n. 2872

Territorio - Energia - Dm Ambiente 28 dicembre 2021 - Approvazione del Piano per la transizione ecologica sostenibile delle aree idonee alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 11-ter, Dl 135/2018 convertito dalla legge 12/2019 - Procedimento di valutazione ambientale strategica ex articolo 10, Dlgs 152/2006 - Consultazione del pubblico ex articolo 14, Dlgs 152/2006 - Avvio della consultazione sulla base di una proposta di Piano con documentazione incompleta - Violazione delle garanzie partecipatorie del pubblico - Sussistenza - Regole sulla approvazione del Piano ex articolo 11-ter, Dl 138/2018 convertito dalla legge 12/2019 - Individuazione delle aree idonee sulla base di una preventiva valutazione sito-specifica delle singole situazioni - Obbligatorietà - Sussistenza

Il mancato rispetto delle norme sulla partecipazione del pubblico nella valutazione ambientale strategica ha comportato l'annullamento del decreto ministeriale recante il Piano per la transizione ecologica sostenibile delle aree idonee.
A deciderlo il Tar Lazio con la sentenza 12 febbraio 2024, n. 2872 che ha annullato il Dm Ambiente 28 dicembre 2021 di approvazione del Piano per la transizione ecologica sostenibile delle aree idonee (cd. "Pitesai"). Il Piano offriva un quadro delle aree idonee allo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale. Secondo i Giudici laziali sono state violate le regole di cui all'articolo 14, Dlgs 152/2006 di piena partecipazione del pubblico durante il procedimento di valutazione ambientale strategica (Vas) sul Piano. All'atto di messa a disposizione del pubblico della proposta di Piano i documenti erano incompleti violando le garanzie partecipative "atteso che le osservazioni alla stessa sono state evidentemente formulate sulla base di una risultanza istruttoria incompleta."
Ma è stato violato anche l'articolo 11-ter del Dl 135/2018, convertito dalla legge 12/2019 che reca le regole in base alle quali il Ministero dell'ambiente deve approvare il Pitesai. La norma primaria impone al Ministero di individuare le aree idonee all'esercizio delle attività minerarie sulla base di una preventiva valutazione sito-specifica delle singole situazioni. Dalla documentazione invece risulta che il Ministero ha proceduto ad una individuazione di tipo residuale, applicando, sul territorio interessato dal Piano, una serie di "fattori escludenti" prestabiliti in via generale, astratta e trasversale, e la natura astratta dei vincoli ha illegittimamente interessato concessioni già in essere, dando vita a divieti di estrema estensione e rigidità. (FP)

 

N.d.R.: di analogo tenore della presente sentenza la sentenza Tar Lazio 12 febbraio 2024, n. 2858.

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