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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 12 marzo 2019, n. 10804

Rifiuti - Deposito e smaltimento illecito di rifiuti - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - In area appartenente al demanio fluviale - Articolo 822, Codice civile - Occupante senza titolo dell’area che ne ha effettuato la bonifica - Legittimazione ad agire in giudizio per il dissequestro dell’area - Insussistenza

Chi occupa senza titolo un'area demaniale sequestrata perché oggetto di deposito e smaltimento illecito di rifiuti non ha diritto di chiederne la restituzione anche se ne ha fatto la bonifica.
Inammissibile secondo la Cassazione (sentenza 12 marzo 2019, n. 10804) l'appello presentato dal ricorrente contro il provvedimento che aveva gli aveva negato il dissequestro di un'area golenale posta in territorio del Comune di Roma, sottoposta a vincolo in quanto oggetto di deposito e smaltimento illecito di rifiuti, in violazione dell'articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006.
Non è contestato, hanno ricordato i Supremi Giudici, che l'area appartiene al demanio fluviale dello Stato ex articolo 822, Codice civile. Pertanto il ricorrente che deteneva di fatto l'area senza un titolo concessorio valido, nonostante occupasse da tempo il bene e avesse nel frattempo provveduto alla bonifica non ha alcuna legittimazione ad agire in giudizio per ottenere la restituzione di un bene che non aveva titolo a detenere o occupare.

Corte di Cassazione

Sentenza 12 marzo 2019, n. 10804