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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 28 maggio 2019, n. 129

Comuni, Province e Città metropolitane - Norme della Regione Toscana - Riordino delle funzioni provinciali - Attribuzione alla Regione di funzioni, già esercitate dalle Province, in materia di rifiuti Articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1 della Lr Toscana 22/2015 – Articolo 5, comma 1, lettere e) e p), Lr Toscana 25/1998 – Articolo 2, Lr Toscana 15/2016 - Contrasto con l’articolo 197, Dlgs 152/2006 – Illegittimità costituzionale - Sussistenza – Articolo 1, legge 56/2014 – Ridefinizione del ruolo delle Province – Modifica/abrogazione delle disposizioni contenute nel Dlgs 152/2006 – Mancanza della dichiarazione espressa richiesta dall’articolo 3-bis, Dlgs 152/2006 – Delega ad atti regionali - Insussistenza

La Consulta ha bocciato tre leggi con cui la Regione Toscana si era attribuita le competenze, già delle Province, sui controlli periodici in materia di gestione rifiuti e sull'applicazione delle procedure semplificate di recupero.
Secondo la Consulta (sentenza 129/2019), tali leggi si pongono in contrasto con l'articolo 197 del Dlgs 152/2006 (cd. "Codice ambientale") il quale affida alle Province le funzioni in materia di "controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio di rifiuti".
Le disposizioni di natura organizzativa contenute nel Dlgs 152/2006, quantunque prive di carattere sostanziale, integrano infatti quei "livelli di tutela uniforme" dell'ambiente i quali, a loro volta, non ammettono deroga da parte del legislatore regionale.
Le norme contenute nel "Codice ambientale", in base a quanto stabilito dall'articolo 3-bis dello stesso provvedimento, possono essere modificate o derogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi. La mancanza di tale dichiarazione nella legge 56/2014, provvedimento che ha profondamente modificato il "Tu Enti locali" ridefinendo la Provincia quale "Ente di area vasta" preposto essenzialmente a funzioni di coordinamento, non può essere colmata né da interventi legislativi regionali né da intese intervenute in sede di Conferenza unificata.

Corte Costituzionale

Sentenza 28 maggio 2019, n. 129

(Gu 29 maggio 2019 n. 22)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Gestione dei rifiuti - Attribuzione alla Regione Toscana di competenze già esercitate dalle Province. - Legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, recante "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province e sulle unioni e fusioni di Comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014", articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, nel testo modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge della Regione Toscana 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011); legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), articolo 5, comma 1, lettere e) e p), nel testo modificato dall'articolo 1 della legge della Regione Toscana 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla Lr 25/1998 e alla Lr 10/2010) e dall'articolo 2 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2016, n. 15 (Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della Lr 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell'aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015)