Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 2 maggio 2023, n. 18024

Rifiuti – Fanghi di depurazione – Omesso smaltimento – Reato – Articolo 256, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006 – Sussistenza – Depuratore comunale – Responsabilità – Posizione del Sindaco rispetto all'attività di gestione dei rifiuti – Articolo 107, Dlgs 267/2000 – Obbligo di controllo politico-amministrativo sull'attuazione delle scelte programmatiche effettuate – Sussistenza – Fanghi derivanti dal trattamento di acque reflue – Articolo 127, Dlgs 152/2006 – Mancato trattamento o trattamento in luogo diverso o in modo incompleto, inappropriato o fittizio – Sottoposizione alla disciplina in materia di rifiuti – Sussistenza

La Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale il Sindaco che non controlla la concreta attuazione degli indirizzi stabiliti per la gestione dei rifiuti risponde delle gestioni non autorizzate ai sensi del Dlgs 152/2006.
Nel rispetto della distinzione tra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo demandati agli organi di governo degli Enti locali e i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuiti ai dirigenti, sintetizza la Suprema Corte nella sentenza 18024/2023, Il Sindaco, una volta esercitati i propri poteri di indirizzo in materia di gestione dei rifiuti, "non può semplicemente disinteressarsi degli esiti di tale sua attività".
Il Giudice ha così deciso di respingere il ricorso presentato contro la sentenza con cui un Tribunale calabrese ha condannato Sindaco e responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, in concorso, per la gestione non autorizzata dei fanghi prodotti dal depuratore comunale.
I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, ricorda la sentenza richiamando altra Giurisprudenza, sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti sia nel caso di mancato trattamento nell'impianto di depurazione, sia quando il trattamento venga effettuato in luogo diverso o in modo incompleto, inappropriato o fittizio. (AG)

Corte di Cassazione

Sentenza 2 maggio 2023, n. 18024