Sentenza Corte di Giustizia Ue 23 maggio 2019, causa C-634/17
Rifiuti - Spedizioni - Regolamento 1013/2006/Ce – Ambito di applicazione - Articolo 1, paragrafo 3, lettera d) – Esclusione per le spedizioni di sottoprodotti di origine animale soggette ad obbligo di riconoscimento nell’ambito del regolamento 1069/2009/Ce – Sussistenza – Eccezione – Fattispecie per le quali il regolamento 1069/2009/Ce prevede espressamente l’applicazione del regolamento 1013/2006/Ce – Trasferimento di sottoprodotti delle categorie 1 e 2 o miscelati con rifiuti pericolosi - Sussistenza
I trasferimenti di "Soa" devono sottostare alle regole in materia di spedizioni dei rifiuti solo quando tale evenienza è espressamente stabilita dalla normativa sanitaria dell'Ue.
È quanto afferma la Corte di Giustizia Ue (sentenza 23 maggio 2019, causa C-634/17) nel rispondere a una questione pregiudiziale, sottoposta da un Giudice tedesco, relativa all'interpretazione del regolamento 1013/2006/Ce (Spedizioni dei rifiuti) laddove esclude, dal proprio campo di applicazione, le spedizioni soggette a obbligo di riconoscimento nell'ambito del regolamento 1774/2002/Ce (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano).
In base a quanto chiarito dal Giudice europeo, con il regolamento 1069/2009/Ce (che ha sostituito il regolamento 1774/2002/Ce) il Legislatore dell'Unione ha inteso istituire un quadro completo di norme applicabili al trasporto dei sottoprodotti di origine animale: i trasferimenti di Soa rientranti in tale provvedimento, conseguentemente, sono generalmente esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento 1013/2006.
A tale regola generale fanno eccezione solo le fattispecie per le quali il regolamento "Soa" stabilisce espressamente l'applicazione delle regole più stringenti sulle spedizioni sui rifiuti, ovvero il trasferimento di sottoprodotti delle categorie 1 e 2 (le più pericolose) o di taluni prodotti derivati che sono stati miscelati con rifiuti classificati come pericolosi o che sono stati contaminati da tali rifiuti. (AG)
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 23 maggio 2019, causa C-634/17
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