Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 29 luglio 2019, causa C-411/17
Rinvio pregiudiziale – ambiente – Convenzione di Espoo – Convenzione di Aarhus – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/Cee – Articolo 6, paragrafo 3 – Nozione di "progetto" – Valutazione delle incidenze sul sito interessato – Articolo 6, paragrafo 4 – Nozione di "motivi imperativi di rilevante interesse pubblico" – Conservazione degli uccelli selvatici – direttiva 2009/147/Ce – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Direttiva 2011/92/Ue – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di "progetto" – Articolo 2, paragrafo 1 – Articolo 4, paragrafo 1 – Valutazione dell'impatto ambientale – Articolo 2, paragrafo 4 – Esenzione dalla valutazione – Abbandono progressivo dell'energia nucleare – Normativa nazionale che prevede, da un lato, la ripresa, per un periodo di quasi dieci anni, dell'attività di produzione industriale di energia elettrica di una centrale nucleare non in funzione, rinviando in tal modo di dieci anni la data inizialmente fissata dal legislatore nazionale per la sua disattivazione e la fine della sua attività, e, dall'altro, il rinvio, anch'esso di dieci anni, del termine inizialmente previsto da questo medesimo legislatore per la disattivazione e la fine della produzione industriale di energia elettrica di una centrale in attività – Assenza di una valutazione dell'impatto ambientale
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