Sentenza Corte di Cassazione 30 agosto 2019, n. 36687
Sicurezza sul lavoro - Impresa con organizzazione complessa - Attrezzature di lavoro non conformi ai requisiti di sicurezza - Responsabilità del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) - Sussistenza - Parallela responsabilità del datore di lavoro delegato alla sicurezza ex articolo 16, Dlgs 81/2008 - Per violazione dell’obbligo ex articolo 71, Dlgs 81/2008 di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza - Sussistenza
Gli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp). A ricordarlo è la Corte di Cassazione con sentenza 30 agosto 2019, n. 36687 confermando che la figura del Rspp ha una funzione di ausilio e non di sostituzione al datore di lavoro, supportandolo nell'individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti, ex articolo 33, Dlgs 81/2008. Tra gli obblighi previsti dall'articolo 71, Dlgs 81/2008, in capo al datore di lavoro sussiste anche quello mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza. Nella fattispecie in esame i Giudici della Corte Suprema hanno confermato la responsabilità dell'imputato friulano per aver messo a disposizione dei lavoratori della società di cui l'imputato era legale rappresentante con delega alla sicurezza, ex articolo 16 Dlgs 81/2008, un trapano a colonna privo di adeguate protezioni. (MLS)
Corte di Cassazione
Sentenza 30 agosto 2019, n. 36687
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