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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 4 settembre 2019, n. 6093

Digestato – Utilizzazione agronomica – Articolo 52, Dl 83/2012 – Presupposti per qualifica come sottoprodotto – Dm 25 febbraio 2016 attuativo – Mancata ricomprensione della glicerina grezza – Rischi derivanti dalla provenienza del materiale vegetale da cui deriva la glicerina grezza – Sussistenza – Scelta dell'amministrazione di ammettere i soli materiali il cui impiego deve ritenersi sicuramente privo di rischi – Applicazione del principio di precauzione - Legittimità - Sottoprodotti – Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 – Qualifica che necessita di particolare cautela - Sussistenza

La scelta del MinAmbiente di ammettere, nel disciplinare il digestato per usi agronomici, solo i materiali il cui impiego risulta privo di rischi ambientali/sanitari, non è illogica né irragionevole.
Alla luce di tali motivazioni, il Consiglio di Stato (sentenza 6093/2019) ha deciso di accogliere il ricorso presentato dal MinAmbiente e riformare la sentenza 6906/2018 con la quale il Tar del Lazio, su ricorso di una società produttrice di biodiesel, aveva deciso di annullare - ordinando al Dicastero di provvedere alla sua modifica - il decreto ministeriale 25 febbraio 2016, nella parte in cui preclude l'uso agronomico del digestato prodotto in biodigestori alimentati con glicerina grezza prodotta da impianti di biodiesel alimentati esclusivamente da residui vegetali.
Secondo il Giudice amministrativo di secondo grado, il Tar non ha preso in considerazione i possibili rischi derivanti dalla provenienza del materiale vegetale da cui deriva la glicerina grezza.
Considerato inoltre che gli operatori del biodiesel non sono soggetti agli obblighi e ai controlli sanitari previsti per gli operatori della filiera alimentare, che nella glicerina grezza possono confluire composti indesiderati provenienti dai materiali di partenza (come i metalli pesanti) e che negli impianti di produzione di energia entrano anche materiali inidonei al consumo (con il conseguente rischio dell'utilizzazione di un sottoprodotto come fertilizzante che agisce in via diretta sulla catena alimentare), la scelta discrezionale di tipo precauzionale dell'amministrazione non può essere censurata. (AG)

Consiglio di Stato

Sentenza 4 settembre 2019, n. 6093