Sentenza Tar Lombardia 8 marzo 2023, n. 211
Rifiuti – Impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas da materie prime e rifiuti speciali non pericolosi) – Provvedimento provinciale di conformazione al titolo abilitativo – Articolo 44, comma 3, Dlgs 28/2011 – Comunicazione per il recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata – Articolo 216, Dlgs 152/2006 – Comunicazione di rinnovo incompleta – Effetto autorizzatorio – Insussistenza – Reflui zootecnici – Obbligo di riconoscimento e registrazione – Articolo 24, paragrafo 1, lettera g), regolamento 1069/2009/Ce - Richiesta dei contratti di fornitura – Legittimità - Sussistenza – Condizioni per qualificare un materiale come sottoprodotto – Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 – Certezza dell’utilizzo del materiale – Rilevanza – Operazioni di recupero R10 del digestato – Processi che hanno in ingresso rifiuti – Articolo 9, Dlgs 99/1992 – Obbligo di autorizzazione – Sussistenza
Il soggetto che utilizza sottoprodotti altrui per produrre nuovi beni è obbligato a soddisfare la richiesta della Pubblica amministrazione di esibizione dei contratti di acquisizione dei materiali in questione.
È quanto ha affermato il Tar della Lombardia (sentenza 8 marzo 2023, n. 211) nel respingere il motivo di ricorso presentato contro un provvedimento con la quale una Provincia lombarda, in conformazione ai sensi del Dlgs 28/2011, ha richiesto la presentazione dei contratti di fornitura degli effluenti zootecnici utilizzati da un impianto di produzione di biogas, per verificarne la qualifica come sottoprodotto di origine animale ai sensi delle regole Ue.
D'altro canto, argomenta più in generale il Tar con riferimento al Dlgs 152/2006, la qualificazione di un materiale come sottoprodotto, non attiene alle caratteristiche intrinseche di quel materiale, ma al soddisfacimento di una serie di condizioni giuridiche, tra le quali quella relativa alla "certezza" dell'utilizzo del materiale.
Confermato anche il giudizio negativo della Provincia sull'uso agronomico del digestato prodotto dall'impianto, in violazione del Dlgs 99/1992, secondo il quale il digestato ottenuto da processi di digestione che hanno in ingresso rifiuti, "anche in quota minoritaria, e? sempre da considerare un rifiuto, e l'utilizzo agronomico – o la cessione a terzi per lo spandimento – deve essere autorizzato". (AG)
Tar Lombardia
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