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Aria
Giurisprudenza

Sentenza Tar Piemonte 5 settembre 2019, n. 969

Aria - Emissioni in atmosfera - Autorizzazione alle emissioni - Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione - Articolo 278, Dlgs 152/2006 - Diffida ad adempiere - Presupposti - Accertamento diretto dell'organo di controllo sul punto di emissione - Necessità - Sussistenza

Una diffida a mettere in regola impianto produttivo energia con le prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve fondarsi sull'accertamento diretto dell'organo di controllo sul punto di emissione.
Lo ha ricordato il Tar Piemonte (sentenza 5 settembre 2019, n. 969) che ha annullato la diffida a rispettare le prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni emanata nei confronti del titolare di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, nella specie biomasse legnose. Da un lato il Tar ha ricordato che il procedimento ex articolo 278 del Dlgs 152/2006 per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera opera secondo un criterio di gradualità e di progressività nell'ottica di un bilanciamento tra la tutela dell'ambiente e le esigenze della produzione e che viene incardinato con un primo atto formale e necessario che è la diffida con assegnazione di un termine entro il quale le inosservanze alle prescrizioni ambientali devono essere eliminate.
Dall'altro i Giudici hanno evidenziato come la diffida deve conseguire a un accertamento diretto dell'organo di controllo nel punto di uscita delle emissioni, mentre nel caso di specie ha fondato le sue relazioni negative sugli autoaccertamenti periodici effettuati dalla società ricorrente, sulla scorta del sistema di monitoraggio disposto lungo la condotta dei gas. Pertanto il provvedimento risultava lacunoso e inattendibile, quindi carente di motivazione. Di qui l'annullamento. (FP)

Tar Piemonte

Sentenza 5 settembre 2019, n. 969