Sentenza Tar Puglia 4 ottobre 2019, n. 1265
Rifiuti - Impianto di incenerimento - Autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Aggiornamento dell'autorizzazione - Articolo 29-octies, Dlgs 152/2006 - Presentazione della relazione di riferimento - Articoli 5 e 29-ter, comma 1, lettera m), Dlgs 152/2006 - Dichiarazione del gestore sull'assenza dell'obbligo di presentazione - Produzione della relazione di verifica ai sensi del Dm 272/2014 (NdR: ora Dm 95/2019) - Determinazione della Provincia che esclude l'obbligo di presentazione della relazione - Congrua motivazione - Legittimità - Sussistenza - Interesse del gestore alla presentazione in ogni caso della relazione per evitare l'addebito di inquinamenti pregressi sul sito - Sussistenza
Anche se non obbligato il gestore di un impianto rifiuti ha interesse a presentare la relazione di riferimento insieme all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia).
Il tutto per evitare di "pagare" inquinamenti del sito già presenti. Sono le conclusioni del Tar Puglia (sentenza 4 ottobre 2019, n. 1265) che ha respinto le doglianze contro il provvedimento di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) ex articolo 29-octies, Dlgs 152/2006 relativo a un inceneritore. La Provincia (Autorità competente) in sede di procedimento di aggiornamento dell'Aia aveva dapprima intimato al gestore di presentare la relazione di riferimento ex Dm 272/2014 (allora vigente, ora Dm 95/2019) poi, valutando la relazione di verifica presentata dal gestore sull'assenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, concordava col titolare dell'impianto.
La Provincia ha dichiarato che il gestore non era tenuto a presentare la relazione di riferimento perché ha ritenuto non vi fossero possibilità di contaminazione del suolo e sottosuolo da parte delle singole sostanze pericolose. Un apprezzamento ritenuto dal Tar privo di elementi di illegittimità. Peraltro, concludono i Giudici pugliesi è interesse del gestore presentare comunque la relazione di riferimento per vedere constatato lo stato di inquinamento del sito evitando di "pagare" inquinamenti già presenti. Infatti al momento di cessazione dell'attività lo stato del sito da rapportare a quello attuale – in assenza di relazione di riferimento – sarà quello constatato in sede di autorizzazione. (FP)
Tar Puglia
Sentenza 4 ottobre 2019, n. 1265
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