Sentenza Corte di Cassazione 28 ottobre 2019, n. 43710
Rifiuti - Rifiuti sanitari e infetti prodotti a bordo di navi Ong – Escludibilità dalla disciplina ex articolo 3 del Dlgs 182/2003 sulla raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi – Insussistenza - Classificazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo come rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi e successivo smaltimento dei primi con le modalità previste per questi ultimi - Configurabilità del reato di traffico illecito di rifiuti ex articolo 452-quaterdecies, Codice penale - Sussistenza – Rilevanza della rudimentalità dell'organizzazione al fine dell’esclusione del reato – Insussistenza - Reato abituale proprio - Caratteristiche - Pluralità di condotte anche non costituenti reato se considerate singolarmente – Sussistenza - Gestione continuata e illecita di ingenti quantitativi di rifiuti - Finalità ingiusto profitto – Necessità – Sussistenza
L'illecita miscelazione al fine di ingiusto profitto di rifiuti sanitari infettivi prodotti a bordo di navi può configurare il reato di traffico illecito di rifiuti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza del 29 ottobre 2019 n. 43710 dichiarando l'erronea interpretazione dell’articolo 452-quaterdecies C.p. per l’elusione delle disposizioni sulla gestione dei rifiuti infetti. Nella fattispecie l'agente marittimo che per conto di navi Ong gestiva anche i rapporti per il servizio di raccolta rifiuti, aveva concluso accordi per lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti a bordo al prezzo di euro 8 a sacco ovvero a un costo minore rispetto a quello previsto per i rifiuti sanitari pericolosi, aumentando il suo giro d’affari e facendo risparmiare la Ong.
La contaminazione dei rifiuti conseguente alla illecita miscelazione tra rifiuti sanitari infetti (indumenti indossati dai migranti, scarti degli alimenti loro somministrati, materiali sanitari utilizzati per l'assistenza medica a bordo) con quelli solidi urbani o speciali pericolosi imponeva invece di smaltirli tutti come sanitari pericolosi con costi di più alti.
I Supremi giudici, tenuto conto che l'assenza di mezzi e risorse, unitamente alla struttura rudimentale non escludevano la configurabilità del reato di traffico illecito di rifiuti prodotti a bordo di navi Ong che in modo sistematico venivano abusivamente miscelati, invitano il Tribunale etneo a rivedere l'esclusione del reato di trasporto illecito di rifiuti. (TG)
Corte di Cassazione
Sentenza 28 ottobre 2019, n. 43710
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