Sentenza Corte di Cassazione 15 gennaio 2020, n. 1429
Rifiuti – Esportazione in Cina di rifiuti destinati al recupero e spediti via Hong Kong - Teli agricoli in plastica conferiti dalle aziende al termine del loro utilizzo – Qualifica di imballaggio – (N.d.R.: articolo 218 del Dlgs 152/2006) – Esclusione - Merce/polimeri qualificabili come materia prima secondaria – Esclusione - Qualifica di rifiuto plastico non pericoloso – Sussistenza – Reato di gestione illecita rifiuti ex articolo 256, comma 1, lettera a) – Configurabilità - Reato di attività organizzate per traffico illecito di rifiuti ex articolo 260 del Dlgs 152/2006 (ora articolo 452-quaterdecies Codice penale) – Configurabilità – Reato di associazione a delinquere ex articolo 416 del Codice penale – Configurabilità - Teli agricoli codice Basilea B3010 esportati come rifiuti di plastica solida – Rilevanza - Sussistenza - Restrizioni per l’esportazione di cui al regolamento 2007/1418/Ce – Applicabilità – Inserimento nella tabella del regolamento, colonna d) – Rilevanza – Elusione restrizioni necessarie per la spedizione in Cina – Sussistenza – Rilevanza degli illeciti ambientali quali reati presupposto ex articolo 25-undecies del Dlgs 231/2001 per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – Insussistenza ratione temporis
Teli agricoli a fine vita spediti a Hong Kong sono rottami di plastica qualificabili come rifiuti, soggetti a controlli preventivi e autorizzazioni della Cina, destinazione finale. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con la sentenza del 15 gennaio 2020, n. 1429 sull'esportazione transfrontaliera di rifiuti in plastica solida composti da teli agricoli al termine del loro utilizzo. Come i Supremi giudici hanno avuto modo di stabilire in caso analogo con precedente pronuncia n. 27413/2012, i teloni e i film in questione non sono imballaggi ma oggetti a composizione plastica destinati a supportare le attività agricole e gestiti, a fine vita, come rifiuti, possibilmente con recupero. I teli, individuati con codice B3010 (rottami di plastica non pericolosi), previsto dalla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989, e inseriti nell’allegato al regolamento 2007/1418/Ce (sull’esportazione rifiuti destinati a paesi non Ocse), sono stati spediti a Hong Kong e poi inviati in Cina, eludendo la procedura più restrittiva di autorizzazioni e licenze.
Per la Corte di Cassazione, pronunciatasi su una questione interessante una impresa pugliese, sono in un simile contesto astrattamente configurabili i reati di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, comma 1, lettera a), del Dlgs 152/2006, di traffico illecito di rifiuti ex articolo 260 del medesimo decreto (ora articolo 452-quaterdecies del Codice penale) e di associazione per delinquere ex articolo 416 del C.p. (TG)
Corte di Cassazione
Sentenza 15 gennaio 2020, n. 1429
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