Sentenza Consiglio di Stato 31 gennaio 2020, n. 803
Rifiuti – Discariche "esistenti" – Prestazione garanzie finanziarie – Articolo 14 del Dlgs 36/2003 - Obbligo – Sussistenza dall'attivazione della discarica alla fase post-chiusura della stessa - Piano di adeguamento contenente garanzie finanziarie - Articolo 17, comma 1 del Dlgs 36/2003 - Discariche autorizzate prima dell'entrata in vigore del Dlgs 36/2003 - Sussistenza - Diffida provinciale prestazione delle garanzie finanziarie, ex articolo 208, comma 13 del Dlgs 152/2006 - Natura discrezionale – Non rientra - Garanzie finanziarie - Necessità – Sicurezza ambientale e requisiti minimi da mantenere in tutto il ciclo di vita della discarica - Funzione necessaria - Non derogabilità
È legittima la richiesta di prestazione delle garanzie finanziarie avanzata dalla Provincia nella fase di post-chiusura di una discaricata autorizzata prima dell'entrata in vigore del Dlgs 36/2003.
Il Consiglio di Stato con la sentenza del 31 gennaio 2020 n. 803 ha respinto il ricorso del gestore di una discarica controllata di prima categoria, in Puglia, che aveva impugnato la diffida con cui la Provincia chiedeva l'esecuzione di alcuni interventi propedeutici alla chiusura dell'impianto e la prestazione delle garanzie finanziarie. Queste ultime sono previste dall'articolo 17 del Dlgs 36/2003 per le discariche precedentemente autorizzate. A norma dell'articolo 14 dello stesso Dlgs 36/2003, le garanzie finanziarie devono essere prestate per tutto il ciclo di vita degli impianti, dall'attivazione alla fase di post-chiusura, avendo la funzione necessaria di garantire la sicurezza ambientale (rispetto normativa ambientale, rifiuti, scarichi, acque ed emissioni) e i requisiti minimi (manutenzione ordinaria e straordinaria impianti) per tutto il ciclo di vita della discarica.
Pertanto la diffida provinciale ex articolo 208, comma 13 del Dlgs 152/2006 non ha natura discrezionale e l'obbligo di prestazione delle garanzie, previsto come condicio sine qua non per l'attivazione, la gestione e la chiusura della discarica, non può essere posticipato a discrezione del gestore. (TG)
Consiglio di Stato
Sentenza 31 gennaio 2020, n. 803
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