Sentenza Tar Friuli Venezia Giulia 14 aprile 2020, n. 125
Ippc/Aia - Autorizzazione integrata ambientale - Revoca dell'autorizzazione - Articolo 29-decies, Dlgs 152/2006 - Condizioni - Mancato adeguamento delle prescrizioni imposte con diffida e reiterate violazioni che mettono in pericolo salute e ambiente - Necessità - Sussistenza - Revoca in presenza di mere violazioni delle prescrizioni dell'Aia - Diniego - Legittimità - Sussistenza
La revoca dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) è l'estrema e ultima azione che l'Amministrazione può prendere per l'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione.
Il Tar del Friuli Venezia Giulia nella sentenza 14 aprile 2020, n. 125 ha ricordato il tenore dell'articolo 29-decies, comma 9, Dlgs 152/2006 che individua le sanzioni che l'Amministrazione può comminare per l'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, improntate ai principi di proporzionalità e gradualità delle sanzioni.
Il Tar ha richiamato la piana lettura del dato normativo che prevede, in caso di violazione delle prescrizioni dell'Aia in primo luogo la diffida a eliminare le inosservanze ed eventualmente la diffida con contestuale sospensione dell'attività nel caso di pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno; infine, la revoca come ultima misura solo in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente. Nel caso di specie non si è configurata quest'ultima ipotesi per cui pienamente legittimo il comportamento dell'Autorità che ha negato la revoca dell'Aia. (FP)
Tar Friuli Venezia Giulia
Sentenza 14 aprile 2020, n. 125
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