Sentenza Tar Lombardia 14 maggio 2020, n. 355
Rumore - Emissioni acustiche - Manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo in luoghi pubblici o aperti al pubblico - Autorizzazione comunale - Deroga ai limiti di emissioni sonore - Articolo 6, comma 1, lettera h), legge n. 447/1995 - Legittimità - Sussistenza
Gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico a carattere temporaneo se autorizzati dal Comune, anche se superano i limiti di emissione del rumore zonali sono legittimi.
Ha risposto così il Tar Lombardia nella sentenza 14 maggio 2020, n. 355 alle doglianze di un gruppo di cittadini disturbati dalle emissioni rumorose di una serie di spettacoli temporanei autorizzati da un Comune.
I Giudici hanno ricordato come ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge n. 447/1995 i Comuni possono autorizzare lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile anche in deroga ai valori limite di immissioni sonore e tali erano quelli contro cui erano state espresse le lamentele, che sono state rigettate. (FP)
Tar Lombardia
Sentenza 14 maggio 2020, n. 355
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