Sentenza Corte di Cassazione 19 maggio 2020, n. 15273
Rifiuti - Combustione illecita di rifiuti - Articolo 256-bis, Dlgs 152/2006 - Abbruciamento di vecchi mobili in un luogo isolato - Incidenza delle modalità della condotta sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato (dolo) - Esclusione - Sussistenza
L'elemento soggettivo del reato di combustione illecita di rifiuti sussiste anche quando l'abbruciamento dei rifiuti avviene in un luogo isolato.
Respinte dalla Corte di Cassazione (sentenza 19 maggio 2020, n. 15273) le doglianze di un individuo che in Puglia era stato condannato per combustione illecita di rifiuti ai sensi dell'articolo 256-bis del Dlgs 152/2006 per avere appiccato fuoco a una serie di rifiuti – vecchi mobili – di cui intendeva disfarsi illecitamente in questo modo.
L'imputato lamentava l'assenza dell'elemento soggettivo del reato avendo appiccato il fuoco in un luogo isolato. Secondo la Suprema Corte, considerato che il reato di combustione illecita di rifiuti è a dolo generico, e si realizza con la combustione consapevole ad opera di qualcuno di materiali costituenti rifiuti, non è chiaro in che cosa incida in ordine alla sussistenza del reato, nella specie in ordine alla sussistenza o meno dell'elemento psicologico (cioè la sussistenza o meno del dolo), il fatto che l'imputato abbia bruciato i rifiuti in un luogo isolato. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 19 maggio 2020, n. 15273
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