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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 17 aprile 2020, n. 12393

Rifiuti - Combustione illecita di rifiuti - Articolo 256-bis, Dlgs 152/2006 - Gestione di discarica non autorizzata - Articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 - Concorso di reati - Possibilità - Sussistenza

È legittimo il concorso tra il reato di combustione illecita di rifiuti ex articolo 256-bis, Dlgs 152/2006 e quello di discarica abusiva di cui all'articolo 256, comma 3.
La Cassazione nella sentenza 17 aprile 2020, n. 12393 ha respinto le doglianze del ricorrente che nel terreno di sua proprietà in Sardegna aveva accumulato numerosi ed eterogenei rifiuti ai quali aveva successivamente dato fuoco. L'imputato era stato condannato per avere esercitato una discarica abusiva di rifiuti configurandosi la contravvenzione punita dall'articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 nonché per il delitto di combustione illecita di rifiuti ex articolo 256-bis, Dlgs 152/2006.
Di fronte alla contestazione sulla inammissibilità del concorso tra le due fattispecie, la Suprema Corte ha ricordato come il delitto di combustione illecita di rifiuti ex articolo 256-bis, Dlgs 152/2006 si applica salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Poiché il reato di gestione di discarica abusiva è fatto meno grave del delitto di combustione illecita di rifiuti, è possibile che i due reati concorrano insieme. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 17 aprile 2020, n. 12393