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Disposizioni trasversali
Giurisprudenza

Sentenza Tar Puglia 22 maggio 2020, n. 733

Emergenza sanitaria Covid-19 - Provvedimenti contingibili e urgenti del Sindaco per il contenimento dell'epidemia - Legittimità - Sussistenza - Contrasto con le norme statali in materia - Dpcm 22 marzo 2020, all'articolo 1, lettera b - Articolo 3, Dl 25 marzo 2020 n. 19 - Possibilità - Esclusione

Le ordinanze urgenti del Sindaco per contrastare l'epidemia Covid-19 non possono essere in contrasto con le norme statali, primarie e secondarie.
Lo ha ricordato il Tar Puglia nella sentenza 22 maggio 2020, n. 733 che ha accolto il ricorso di un panificatore di un Comune pugliese annullando l'ordinanza urgente Covid-19 del Sindaco di un Comune pugliese che impediva alcune attività. Il provvedimento del Sindaco pur richiamando nelle premesse il Dpcm 22 marzo 2020 e il Dl 25 marzo 2020, n. 19, dettava misure in contrasto con la disciplina statale. Secondo il Tar, una volta che la norma statale ha individuato le attività escluse dai divieti, il Sindaco non può assumere provvedimenti coi quali il divieto stesso si riespande e riprende vigore, perché ciò significherebbe porsi in irrimediabile contrasto con la normativa statale, effetto di certo non voluto dal Legislatore statale e contro il principio di non contraddizione dell'ordinamento giuridico.
A nulla vale il richiamo all'articolo 50 del Dlgs 267/2000 che regola i poteri di ordinanza del Sindaco anche in materia di sanità pubblica, perché il Dl 19/2020 è chiaro nel ribadire che le sue disposizioni superano le disposizioni del Sindaco poste in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente (quindi anche in forza del Dlgs 267/2000). Si ricorda che la legge 22 maggio 2020, n. 35 di conversione del Dl 19/2020 citato ha precisato che il Sindaco non solo non può emanare ordinanze urgenti in contrasto con le norme statali ma nemmeno in contrasto con le norme regionali. (FP)

Tar Puglia

Sentenza 22 maggio 2020, n. 733