Sentenza Corte di Cassazione 30 aprile 2020, n. 13324
Aria - Emissioni da attività produttive - Emissioni moleste - Responsabilità penale - Articolo 674, Codice penale - Emissione da attività autorizzata - Rispetto dei limiti di emissione - Valutazione dell'offensività - Normale tollerabilità - Articolo 844, Codice civile - Legittimità - Sussistenza - Obbligo di effettuare comunque accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per ulteriormente abbattere l'impatto sulla realtà esterna - Sussistenza - Mancata effettuazione degli interventi - Responsabilità penale - Configurabilità - Possibilità - Sussistenza
Anche le emissioni olfattive da attività autorizzata che rientrano nei limiti di legge possono comportare l'obbligo di effettuare accorgimenti tecnici di abbattimento nel caso di molestie alle persone.
Così la Corte di Cassazione che nella sentenza 30 aprile 2020, n. 13324 confermando la condanna del titolare di un ristorante nel Lazio per le emissioni da canna fumaria che recavano moleste olfattive ai vicini condomini, ha ricordato la posizione della Giurisprudenza di legittimità in materia di immissioni moleste ex articolo 674, Codice penale. La terza Sezione aderisce all'orientamento giurisprudenziale che distingue emissioni da attività produttiva autorizzata e emissioni da attività senza autorizzazione (perché non richiesta o non ottenuta): nel primo caso la valutazione delle emissioni autorizzate e che non superano i limiti va fatta secondo il criterio della normale tollerabilità (articolo 844, Codice civile); nel secondo caso si applica il criterio più stringente della "stretta tollerabilità".
In ogni caso, ha sottolineato la Suprema Corte, anche qualora sia riscontrata l'autorizzazione e il rispetto dei limiti di questa, una responsabilità del titolare dell'attività produttiva potrà comunque sussistere qualora l'azienda non adotti quegli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per ulteriormente abbattere l'impatto sulla realtà esterna. Così è avvenuto nel caso di specie. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza Corte di Cassazione 30 aprile 2020, n. 13324
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