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Aria
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 7 novembre 2017, n. 50632

Aria - Autorizzazione alle emissioni - Esercizio di attività senza autorizzazione - Reato ex articoli 269 e 279 del Dlgs 152/2006 - Natura - Reato formale di pericolo - Configurabilità - Assenza del titolo autorizzatorio - Mancato superamento dei limiti di emissione - Irrilevanza

L'esercizio di una attività senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera configura il reato ex articolo 279, comma 1, Dlgs 152/2006 anche se non si sono superati i limiti di emissione.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza 7 novembre 2017, n. 50632 respingendo le doglianze del titolare di un cementificio siciliano contro il sequestro preventivo dell'impianto – idoneo a produrre emissioni - che non aveva la prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex articolo 269 del Dlgs 152/2006. Il titolare dell'impianto ha sostenuto che per integrare il reato di cui all'articolo 279, comma 1, del Dlgs 152/2006 occorreva la concreta attività di produzione delle emissioni da parte dell'impianto, non la sua potenziale idoneità.
Di diverso avviso i Supremi Giudici. L'illecito in parola colpisce chiunque esercisce un impianto senza autorizzazione alle emissioni, indipendentemente dal fatto che l'evento lesivo si sia realizzato. Si tratta di reato permanente, formale e di pericolo, che non richiede neppure che l'attività inquinante abbia avuto inizio, essendo sufficiente la sola sottrazione della stessa al controllo preventivo degli organi di vigilanza (effettuato tramite la richiesta di autorizzazione). Nemmeno rileva il fatto che l'impianto non abbia superato i limiti delle emissioni: la ratio della norma sta nel consentire alla P.A. – tramite il procedimento autorizzatorio – un controllo preventivo sulle attività potenzialmente inquinanti.

Corte di Cassazione

Sentenza 7 novembre 2017, n. 50632