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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Ordinanza Corte di Cassazione Sezioni Unite 23 aprile 2020, n. 8092

Rifiuti - Emissioni moleste da parte di un termovalorizzatore - Danno ambientale - Provvedimenti amministrativi del MinAmbiente - Impugnazione da parte dei soggetti aventi interesse alla tutela ambientale - Articolo 310, Dlgs 152/2006 - Giurisdizione del Giudice amministrativo - Sussistenza - Emissioni moleste e danno alla salute o alla proprietà delle persone - Azione giudiziaria del privato - Giurisdizione del Giudice ordinario - Articolo 313, Dlgs 152/2006 - Sussistenza

Spetta al Giudice ordinario decidere se le emissioni di un termovalorizzatore abbiano recato un pregiudizio alla salute o provocato immissioni intollerabili per le proprietà dei privati ricorrenti.
Così le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione nella ordinanza 23 aprile 2020, n. 8092 hanno deciso in materia di giurisdizione in relazione alla richiesta di accertamento della pericolosità e del rischio per la salute fatta da alcuni cittadini e imprese limitrofe, delle emissioni di un impianto di termovalorizzazione e di trattamento dei rifiuti liquidi in Toscana.
I Supremi Giudici hanno ricordato che l'articolo 310 del Dlgs 152/2006 nel prevedere la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in materia di danno ambientale, si riferisce alla impugnazione da parte dei portatori di interesse ambientale (ex articolo 309, Dlgs 152/2006) dei provvedimenti amministrativi adottati dal MinAmbiente per la prevenzione e ripristino ambientale. Resta invece ferma la Giurisdizione del Giudice ordinario nel caso in cui i soggetti interessati agiscano perché il fatto produttivo del danno ambientale abbia recato un danno personale alla salute o alla proprietà secondo quanto previsto dall'articolo 313, comma 7 del Dlgs n.152/2006. La Corte ha rinviato così al Tribunale competente per decidere se l'attività del termovalorizzatore abbia arrecato pregiudizio ai ricorrenti e se essa quindi vada rimodulata per renderla tollerabile. (FP)

Corte di Cassazione

Ordinanza 23 aprile 2020, n. 8092