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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 13 luglio 2017, causa C-129/16

Danno ambientale - Nozione ex articolo 2, Direttiva 2004/35/Ue - Incenerimento rifiuti che cagiona inquinamento dell'aria - Riconduzione nel campo di applicazione della direttiva - Ex Considerando 4 della direttiva - Sussistenza -Responsabilità - Norma nazionale che prevede un regime più severo in materia di responsabilità per danno ambientale - Responsabilità solidale tra utilizzatore del fondo e proprietario - Compatibilità con la direttiva in materia di danno ambientale - Articolo 16, direttiva 2004/35/Ue - Sussistenza

- Rientra nella disciplina del "danno ambientale" l'incenerimento illecito di rifiuti che attraverso l'inquinamento dell’aria produce effetti negativi sulle altre matrici dell’ecosistema, come le acque ed il terreno. A dedurlo sul piano logico è la sentenza delle Corte di Giustizia Ue 13 luglio 2017 C 129-16, la quale pur prendendo atto che l'inquinamento dell’aria non costituisce di per sé un danno ambientale contemplato dalla direttiva 2004/35/Ce rileva che il quarto considerando dello stesso atto Ue precisa come il danno ambientale includa comunque quello causato da elementi aerodispersi nella misura in cui possono causare danni all’acqua, al terreno, alle specie ed agli habitat naturali protetti. Attuazione della direttiva 2004/35/Ce, ora interpretata in modo vincolante dalla Corte Ue (ex articolo 267 del Tfue), è da rintracciarsi nella Parte VI del Dlgs 152/2006, nel cui articolo 300 trova collocazione la nozione di danno ambientale pedissequa a quella comunitaria.

 

- Non è contraria ai principi della direttiva 2004/35/Ue sul danno ambientale una norma di uno Stato membro che preveda una responsabilità "rafforzata", più severa di quella europea
Lo ha disposto la Corte di Giustizia Ue nella sentenza 13 luglio 2017, causa C-129/16 su un inquinamento causato da incenerimento illecito di rifiuti. In risposta alla questione pregiudiziale posta da un Giudice ungherese la Corte Ue ha chiarito la rispondenza ai principi della direttiva 2004/35/Ue in materia di danno ambientale della legge ungherese in materia. Per i Giudici, l'articolo 16 della direttiva 2004/35/Ue autorizza gli Stati membri a disporre misure di tutela "rafforzata" in materia di danno ambientale, come quella della legge in questione che identifica, oltre agli utilizzatori dei fondi su cui è stato generato l'inquinamento illecito, un'altra categoria di persone solidamente responsabili del danno, ossia i proprietari di detti fondi, senza che occorra accertare l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei proprietari e il danno constatato.
La normativa ungherese prevede che i proprietari di beni immobili per evitare di essere ritenuti solidalmente responsabili, debbano sorvegliare il comportamento degli utilizzatori dei loro beni e segnalarli all'Autorità competente in caso di danno ambientale o minaccia di tale danno. Tale principio, come quello della connessa prevista sanzione per inadempimento, sono in linea con la direttiva 2004/35/Ue rafforzandone il regime di responsabilità.

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 13 luglio 2017, causa C-129/16

Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Articoli 191 e 193 Tfue - Direttiva 2004/35/Ce - Applicabilità ratione materiae - Inquinamento dell'aria causato dall'incenerimento illegale di rifiuti - Principio del "chi inquina paga" - Normativa nazionale che stabilisce la responsabilità solidale del proprietario del fondo sul quale l'inquinamento è stato generato e della persona che causa l'inquinamento