Sentenza Corte di Giustizia 9 luglio 2020, n. C-297/19
Responsabilità ambientale - Prevenzione e riparazione del danno ambientale all'interno dei siti sottoposti alle direttive "Habitat" (92/43/Cee) e "Uccelli" (79/409/Cee) - Danno causato dalla gestione di una stazione di pompaggio autorizzata dalle autorità all'interno di un sito in cui si applicano le due direttive – Nozione di "normale gestione dei siti" ex articolo 2 paragrafo 7 e dell'allegato I, terzo comma, secondo trattino, della direttiva 2004/35/Ce - Danni dovuti a cause naturali, a interventi connessi con la normale gestione del sito o per i quali è previsto il rispristino delle specie o habitat a condizioni ritenute equivalenti o superiori alle condizioni originarie - Qualificazione come danni non significativi - Sussistenza - Danno ambientale ex articolo 1, lettera a) direttiva 2004/35/Ce (N.d.R.: trasposto in articolo 300, Dlgs 152/2006) - Non sussistenza - Attività professionali che presentano rischi per la salute umana e l'ambiente - Attività svolte nell'interesse pubblico - Rientrano - Applicazione direttiva 2004/35
Solo la gestione di un sito habitat nel rispetto della relativa disciplina comunitaria può essere considerata "normale" rendendo l'eventuale danno arrecato "non significativo" ai fini delle responsabilità.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue con la sentenza del 9 luglio 2020, n. C-297/19, in merito alla responsabilità ambientale per il danno causato dalla gestione di una stazione di pompaggio espressamente autorizzata ex direttive "Habitat" e "Uccelli".
Per i Giudici europei il rispetto degli obblighi previsti dalle direttive 92/43/Cee e 79/409/Cee fa si che la gestione dei siti possa rientrare nella nozione di "normale gestione dei siti" - di cui all'articolo 2 della direttiva 2004/35/Ce - che comprende misure amministrative e organizzative suscettibili di avere un impatto sulle specie e sugli habitat protetti, o che causano un danno dopo un lungo periodo in cui sono state praticate, purché siano compatibili con gli obiettivi delle direttive citate.
I danni in questione, causati dalla riduzione del livello dell'acqua, sono stati considerati danni non significativi, che sono dunque esclusi dalla nozione di danno ambientale - ex direttiva 2004/35 (attuata dallo Stato italiano con il Dlgs 152/2006) - in cui rientra invece il danno alle specie e agli habitat protetti che la direttiva definisce come "qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat". (TG)
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 9 luglio 2020, n. C‑297/19
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