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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento 15 novembre 2019, n. 154

Danno ambientale e bonifiche - Inquinamento ambientale - Obblighi di prevenzione dei rischi e attuazione degli interventi di bonifica - Articolo 242, Dlgs 152/2006 Applicazione - In capo al responsabile dell'inquinamento - Sussistenza - Obblighi del proprietario del sito non responsabile dell'inquinamento - Mera facoltà di porre in essere le procedure di bonifica ferma restando l'attuazione delle misure di prevenzione - Articolo 245, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Ordinanza di diffida - Articolo 244, Dlgs 152/2006 - Destinatario - Esclusivamente il responsabile dell'inquinamento - Impedimento o arresto dell'inquinamento di acque del sito contaminato - Articolo 243, Dlgs 152/2006 - Individuazione delle migliori tecniche disponibili - Riferimento al sito ove si trova la fonte della contaminazione e non al sito che risulta inquinato per effetto dello scorrimento delle acque di falda

Quando il 152/2006 impone di adottare le migliori tecniche per impedire o arrestare l’inquinamento di acque sotterranee si riferisce al sito sul quale insiste la fonte di contaminazione e non al sito inquinato.
La lettura dell'articolo 243 del Codice ambientale è stata fatta dal Tribunale regionale amministrativo di Trento nella sentenza 15 novembre 2019, n. 154, in una vicenda riguardante la bonifica di un sito di interesse nazionale. È con riferimento al sito dove si trova la fonte dell'inquinamento non al sito inquinato che devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette.
I Giudici trentini inoltre hanno riepilogato la disciplina del Dlgs 152/2006 sulle bonifiche dei siti inquinati (articoli 244, 245, 253) confermando gli indirizzi giurisprudenziali in materia: gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica, di ripristino e di ripristino ambientale possono essere imposti solo ai soggetti responsabili dell'inquinamento. Ai soggetti non responsabili può essere peraltro imposta dal MinAmbiente l'adozione di misure di prevenzione. Se il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o non provvede, gli interventi necessari sono adottati dall'Amministrazione competente, mentre le spese per gli interventi possono essere recuperate agendo in rivalsa verso il proprietario, che risponde nei limiti del valore di mercato del sito dopo l'esecuzione degli interventi di bonifica. (FP)

Tar Trentino Alto Adige

Sentenza Tribunale regionale di giustizia amministrativa 15 novembre 2019, n. 154