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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lombardia 6 luglio 2020, n. 523

Danno ambientale e bonifiche - Procedimento di bonifica - Articolo 252, Dlgs 152/2006 - Piano di caratterizzazione - Rifiuti abbandonato su sito oggetto di bonifica - Articolo 192, Dlgs 152/2006 - Rimozione dei rifiuti per eseguire idonea caratterizzazione del sito - Necessità - Sussistenza - Continuità tra rimozione dei rifiuti abbandonati e analisi della contaminazione delle matrici ambientali - Sussistenza

Anche se la bonifica di un sito riguarda operazioni diverse dalla rimozione dei rifiuti abbandonati c'è continuità tra rimozione dei rifiuti abbandonati e analisi della contaminazione delle matrici ambientali.
Lo ha ricordato il Tar Lombardia nella sentenza 6 luglio 2020, n. 523 che si inserisce nella complessa vicenda relativa all'inquinamento del Sito di interesse nazionale Laghi di Mantova e Polo Chimico e alle attività e agli adempimenti finalizzati al suo risanamento. In particolare i Giudici rigettavano le doglianze dell'azienda tenuta alla bonifica del sito che aveva impugnato la nota del MinAmbiente che non autorizzava il piano di caratterizzazione dei cumuli accatastati nell'area considerandoli rifiuti (al contrario di quanto riteneva l'azienda) e riteneva che vi fosse la necessità di eseguire idonea caratterizzazione del terreno sottostante i cumuli una volta rimossi.
Posto che i materiali sono da considerare rifiuti – condizione già in precedenza acclarata – secondo i Giudici amministrativi ancorché la bonifica dei Sin ex articolo 252, Dlgs 152/2006 riguardi operazioni distinte dalla rimozione dei rifiuti abbandonati, in concreto, tuttavia, c'è continuità tra la rimozione dei rifiuti abbandonati e l'analisi della contaminazione delle matrici ambientali. I rifiuti non controllati devono infatti essere presi in esame come potenziali cause di superamento delle concentrazioni soglia contaminazione (Csc), o come fattori di un rischio imminente di contaminazione. (FP)

Tar Lombardia

Sentenza 6 luglio 2020, n. 523