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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 16 giugno 2022, n. 4923

Rifiuti – Divieto di abbandono – Violazione – Condanna del proprietario del suolo agli adempimenti di cui all'articolo 192, comma 3, Dlgs 152/2006 – Necessità di un serio accertamento della responsabilità, anche per presunzioni – Sussistenza – Sito contaminato – Proprietario del sito – Posizione di garanzia – Sussistenza – Illecito omissivo per violazione del dovere di impedire fatti idonei a ledere il bene protetto – Sussistenza – Conoscenza dell'inquinamento causato dall'affittuario – Omessa denuncia alle autorità ex articolo 242, Dlgs 152/2006 – Responsabilità solidale - Sussistenza

Il proprietario del terreno che viene a conoscenza di un inquinamento causata da un terzo soggetto e non denuncia il fatto alle autorità è obbligato alla bonifica in concorso con il soggetto inquinatore.
A ribadire il principio è il Consiglio di Stato che, con la sentenza 4923/2022, ha definitivamente respinto il ricorso presentato contro una determinazione della Provincia di Verona che intima a un proprietario di un terreno la bonifica e il ripristino ambientale dello stesso.
Il proprietario dell'area, ricorda la sentenza, può rispondere della bonifica solidalmente con colui che ha concretamente determinato l'inquinamento a titolo di dolo, quando cela i rifiuti, o di colpa nell'ipotesi in cui non abbia approntato le cautele volte a custodire adeguatamente la proprietà, ovvero non denunciando, dopo esserne venuto a conoscenza, il fatto alle autorità.
In definitiva, sancisce il CdS, "per la posizione di garanzia rivestita dal proprietario, è configurabile, anche a titolo di concorso, un illecito omissivo per violazione del dovere di impedire fatti idonei a ledere il bene protetto". (AG)

Consiglio di Stato

Sentenza 16 giugno 2022, n. 4923