Sentenza Tar Piemonte 12 novembre 2020, n. 712
Rifiuti - Abbandono incontrollato di ingenti quantità su area industriale - Ordinanza sindacale ex articolo 192, Dlgs 152/2006 di rimozione e ripristino del sito - Individuazione destinatario - Complesso industriale concesso in affitto per svolgimento dell’attività di riparazione, manutenzione e produzione veicoli ferroviari - Conseguente affievolimento poteri di custodia e vigilanza del proprietario locatore ex articolo 1619 del Codice civile - Sussistenza - Generica culpa in vigilando ex articoli 2051 e 2053 del Codice civile - Esclusione - Richiesta verifica superamento concentrazioni-soglia di contaminazione ex articolo 242, comma 2 del Dlgs 152/2006 (bonifica siti) - Illegittimità - Sussistenza
Il proprietario locatore dell'area in cui sono stati abbandonati i rifiuti non può essere accomunato all'affittuario responsabile dell'inquinamento che aveva il pieno godimento del complesso industriale.
Così il Tar per il Piemonte con la sentenza n. 712 del 12 novembre 2020 in merito all'abbandono incontrollato di ingenti quantità di rifiuti (reato ex articolo 256, comma 3 del Dlgs 152/2006) in un'area data in affitto per lo svolgimento dell'attività di riparazione, manutenzione e produzione veicoli ferroviari. L'ordinanza sindacale ex articolo 192 del Dlgs 152/2006 di messa in sicurezza dei bidoni contenenti olio e di presentazione del piano di rimozione, indirizzata anche alla società proprietaria del sito, non ha per il Giudice tenuto conto che l'imputabilità del reato di cui sopra richiede la responsabilità a titolo di colpa. Nella specie non si riscontra neppure la generica culpa in vigilando (ex articoli 2051 e 2053 del Codice civile) in quanto il complesso industriale è stato concesso in pieno godimento con il conseguente affievolimento dei poteri di custodia e vigilanza del proprietario (ex articolo 1619 del Codice civile).
La mancata riconducibilità alla proprietà dell'area a titolo di colpa delle condotte contestate, esclude altresì che il locatore possa essere accomunato all'affittuario responsabile dell'inquinamento nella richiesta di eseguire le indagini preliminari ex articolo 242, comma 2, del Dlgs 152/2006 (in tema di bonifica di siti contaminati) per verificare il superamento delle concentrazioni-soglia di contaminazione. (TG)
Tar Piemonte
Sentenza 12 novembre 2020, n. 712
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