Sentenza Tar Basilicata 1 luglio 2020, n. 425
Rifiuti - Traversine ferroviarie contaminate con creosoto - Abbandono su terreno - Ordine sindacale di rimozione - Articolo 192, Dlgs 152/2006 - Responsabile dell'abbandono - Sospensione in attesa degli esiti del procedimento penale - Esclusione - Sussistenza - Trasporto delle traversine - Esclusivamente da ditte iscritte all'Albo gestori ambientali (Nd.R.: articolo 8, Dm 120/2014) - Stoccaggio provvisorio e/o deposito preliminare o temporaneo su aree diverse dagli impianti dove dovevano essere recuperate - Articolo 183, lettera bb), n. 2 e 3, Dlgs 152/2006 - Autorizzazione - Necessità - Sussistenza
L'ordine del Sindaco ex articolo 192, Dlgs 152/2006 a carico del responsabile dell'abbandono di rimozione di traversine ferroviarie contaminate va eseguito senza attendere l'esito del processo penale.
Il Tar Basilicata con la sentenza 1° luglio 2020, n. 425 ha rigettato le doglianze del titolare di un'azienda che aveva abbandonato su un terreno – smaltimento non autorizzato - numerose traversine ferroviarie impregnate di creosoto, come tali qualificabili come rifiuti pericolosi. Di qui l'ordine del Sindaco del territorio, ai sensi dell'articolo 192, Dlgs 152/2006 di rimozione delle traversine e smaltimento corretto. I Giudici amministrativi hanno ricordato che la violazione del divieto di abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti genera in automatico per il responsabile accertato l'obbligo di rimozione senza dover attendere l'esito del processo penale e/o dello svolgimento di particolari indagini, non potendo tale incontrovertibile obbligo giuridico essere equiparato ad una sanzione amministrativa di tipo reintegratorio.
Essendo accertato che tali traversine – impregnate di creosoto – fossero rifiuti pericolosi, c'è da aggiungere, hanno sostenuto i Giudici, che oltre a poter essere trasportate soltanto da ditte iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali, il loro stoccaggio provvisorio su aree diverse da quelle dove si trovano gli impianti dove dovevano essere recuperate, doveva essere autorizzato. (FP)
N.d.R.: la presente sentenza è stata riformata dalla sentenza Consiglio di Stato 9 luglio 2024, n. 6135.
Tar Basilicata
Sentenza 1 luglio 2020, n. 425
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: