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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 4 maggio 2021, n. 16849

Rifiuti edili - Deposito incontrollato - Territorio in stato di emergenza rifiuti - Reato - Articolo 6, comma 1, Dl 172/2008 - Sussistenza - Presenza di tracce amianto - Pericolosità del rifiuto - Valutazione ex ante effettuata dal Legislatore - Articolo 184 e allegato D, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Necessità di previ accertamenti tecnici volti a individuare la consistenza dell'amianto - Insussistenza - Rischio particolarmente allarmante per la salute pubblica - Tenuità dell'offesa - Insussistenza - Non punibilità della condotta per tenuità del fatto - Articolo 131-bis, C.p. - Insussistenza

La valutazione sulla pericolosità di rifiuti da demolizione contenenti amianto in tracce è già stata effettuata ex ante dal Dlgs 152/2006 e quindi prescinde dalla necessità di accertare la pericolosità del materiale in concreto.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione che, nella sentenza 4 maggio 2021, n. 16849, ricorda come i "materiali da costruzione contenenti amianto" siano contemplati dall'Elenco europeo dei rifiuti (Eer) di cui all'allegato D del Dlgs 152/2006 con il codice 17 06 05*, ovvero tra i rifiuti espressamente definiti come pericolosi: l'accertamento - tramite analisi – relativo alla presenza di tracce di amianto in rifiuti da costruzione e demolizione, quindi, "è di per se sufficiente alla qualificazione del rifiuto come pericoloso".
La Suprema Corte ha così respinto il motivo di ricorso presentato da un soggetto condannato dal Tribunale di Palermo per deposito incontrollato di rifiuti pericolosi nell'ambito di territori dichiarati in stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 6 del Dl 172/2008, secondo il quale sarebbero stati necessari dei previ accertamenti tecnici volti a valutare la compattezza - o la friabilità - dell'amianto contenuto dai rifiuti.
Sotto altro aspetto, la Suprema Corte ha anche affermato che la presenza di amianto tra i detriti edili utilizzati per livellare uno stradino, "in ragione del rischio particolarmente allarmante per la salute pubblica", non consente di ravvisare una particolare tenuità dell'offesa, così escludendo la configurabilità dell'indice-requisito previsto dal primo comma dell'articolo 131-bis C.p. al fine di escludere la punibilità della condotta per particolare tenuità del fatto. (AG)

Corte di Cassazione

Sentenza 4 maggio 2021, n. 16849