Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte Cassazione 3 agosto 2020, n. 23483

Rifiuti - Attività di recupero di rifiuti non pericolosi in forma semplificata - Comunicazione all'Autorità competente - Articolo 216, Dlgs 152/2006 - Possibilità di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale (Aua) - Articolo 3, comma 3, Dpr 59/2013 - Sussistenza - Esercizio dell'attività decorsi i 90 giorni dalla comunicazione alla Provincia ex articolo 216, Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza - Obbligo di attendere il rilascio dell'Aua - Esclusione - Gestione di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione - Responsabilità penale - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Esclusione

Chi ha presentato la comunicazione ex articolo 216, Dlgs 152/2006 per l'esercizio di attività "semplificata" di recupero rifiuti non deve attendere il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (Aua).
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza 3 agosto 2020, n. 23483, accogliendo le doglianze del titolare di una impresa in Puglia condannato per gestione illecita di rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006) perché nonostante avesse effettuato la comunicazione ex articolo 216, Dlgs 152/2006 per l'esercizio di attività recupero dei rifiuti pericolosi in procedura semplificata, avrebbe dovuto attendere il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ex Dpr 59/2013.
Per la Suprema Corte invece non è così. L'articolo 3 del Dpr 59/2013 prevede per l'impresa la possibilità di non avvalersi dell'Aua proprio nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale. Quindi, l'imputato, una volta ottenuto - con il decorso del termine di 90 giorni - il titolo abilitativo ambientale (comunicazione ex articolo 216, Dlgs 152/2006) ha legittimamente iniziato a svolgere l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, senza che vi fosse alcuna necessità di attendere il rilascio dell'Aua (poi successivamente rilasciata). (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 3 agosto 2020, n. 23483