Sentenza Corte di Cassazione 2 settembre 2020, n. 24973
Rifiuti - Centri di raccolta - Definizione - Articolo 183, comma 1, lettera mm), Dlgs 152/2006 - Disciplina ex Dm 8 aprile 2008 - Mancato rispetto delle condizioni e dei requisiti - Sottoposizione alla disciplina in materia di rifiuti - Sussistenza - Assenza di autorizzazione regionale - Reato di discarica abusiva (articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006) - Sussistenza
La Suprema Corte ha confermato la condanna ex "Codice ambientale" nei confronti dei gestori di un centro di raccolta rifiuti non autorizzato e non rispondente ai requisiti stabiliti dal Dm 8 aprile 2008. (AG)
Nel dichiarare inammissibile il ricorso presentato da due soggetti privati contro la condanna per il reato di discarica non autorizzata inflitta ai sensi del Dlgs 152/2006 (articolo 256, comma 3) dal Tribunale di Reggio Calabria, la Suprema Corte (sentenza 24973/2020) ha ribadito, in scia a precedente giurisprudenza, il principio secondo il quale le cd. "ecopiazzole" che non rispondono ai requisiti previsti dal Dm 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato), o le cui attività esulino dalle funzioni proprie di tali centri, devono necessariamente essere autorizzate dalla Regione ai sensi del Dlgs 152/2006.
Nel caso specifico, nella "presunta isola ecologica" giunta al vaglio della Cassazione, non dotata di opere di canalizzazione, erano risultate accatastate alla rinfusa varie tipologie di rifiuti (veicoli fuori uso e loro parti meccaniche, Pfu e rifiuti da demolizione). Il gestore dell'area era risultato sfornito di autorizzazione alla raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti per conto terzi, né l’attività in questione era mai stata specificatamente autorizzata dal Comune.
Corte di Cassazione
Sentenza 2 settembre 2020, n. 24973
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