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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 30 ottobre 2020, n. 227

Rifiuti - Articolo 32, Lr 4/2019 (Legge di stabilità regionale del Molise 2019) - Divieto smaltimento rifiuti speciali di provenienza extraregionale - Violazione articoli 182 e 182-bis, Dlgs 152/2006 - Illegittimità costituzionale - Contrasto con articolo 117, Costituzione - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema - Competenza esclusiva dello Stato - Sussistenza

La Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo l'articolo 32, Lr 4/2019 con il quale la Regione Molise ha limitato lo smaltimento sul territorio di rifiuti speciali di provenienza extra regionale. Con sentenza 30 ottobre 2020, n. 227 la Corte Costituzionale nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, Lr 4/2019, che integra l'articolo 1, Lr 2003/25 sull'attuazione del Piano di gestione dei rifiuti, ha stabilito che l'obiettivo della Regione di limitare lo smaltimento sul proprio territorio di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni, viola gli articoli 182 e 182-bis, Dlgs 152/2006. Tali articoli prevedono divieti e limitazioni esclusivamente per la circolazione di rifiuti urbani in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti. Secondo la Consulta l'articolo impugnato sarebbe in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto interverrebbe sulla materia ambientale rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, e con l'articolo 120, primo comma, Costituzione, poiché limiterebbe la libertà di circolazione tra le Regioni. (MLS)

Corte Costituzionale

Sentenza 30 ottobre 2020, n. 227

(Gu 4 novembre 2020, n. 45)

Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Legge di stabilità regionale 2019 - Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca [Arsap] - Previsione che il trattamento economico dell'amministratore unico dell'Arsap si conforma ai principi di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Riordino dell'assetto organizzativo del Sistema Regione Molise - Utilizzazione, in posizione di distacco, del personale dipendente degli enti e delle società partecipate elencate nelle tabelle A1 e A2- Società partecipate, allegate alla legge regionale n. 5 del 2016 - Utilizzazione, in posizione di distacco, di personale dagli enti rientranti nel sistema sanitario regionale [Asrem e Arpa] - Disciplina - Previsione che gli oneri finanziari relativi al costo ordinario del personale interessato sono a carico dei bilanci dei rispettivi enti di appartenenza. In subordine: Utilizzazione, in posizione di distacco, del personale dipendente degli enti inseriti nella tabella A2-Società partecipate. Previsione che gli incarichi di funzione dirigenziale, nel numero massimo di tre, conferiti al personale inquadrato nel ruolo dirigenziale dipendente dei predetti enti da parte della Giunta regionale presso strutture regionali, non sono computati ai fini del calcolo della quota di cui all'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Ambiente - Gestione dei rifiuti - Previsione che la Regione persegue l'obiettivo di limitare lo smaltimento di rifiuti speciali di provenienza extra regionale, nel limite della percentuale del totale dei rifiuti, speciali e non, trattati nel territorio regionale, scelta dalla Giunta regionale.