Dm Ambiente 9 ottobre 2020
Criteri e modalità di presentazione di progetti per interventi di riforestazione delle Città metropolitane - Articolo 4 del Dl 111/2019, convertito dalla legge 141/2019
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 9 ottobre 2020
(Gu 11 novembre 2020 n. 281)
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2019, n. 138;
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, ed in particolare l'articolo 4, il quale disciplina un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo, medio e lungo, purchè non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, e prevede, al comma 2, che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detta intesa, sulla base dell'istruttoria del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono definite le modalità per la progettazione degli interventi e di ogni successiva variazione e il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le città metropolitane, tenendo conto, quali criteri di selezione, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015;
Vista la direttiva 2009/29/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/Ce al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
Vista la direttiva 2008/50/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 di attuazione della direttiva 2008/50/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10, e in specie l'articolo 1, che pone l'obiettivo di "perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani", nonchè l'articolo 3, che prevede l'istituzione del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè l'articolo 3 avente ad oggetto "Monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113 che prevede l'istituzione del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ne stabilisce i compiti;
Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 di attuazione della direttiva 2009/29/Ce che modifica la direttiva 2003/87/Ce al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e, in particolare, l'articolo 19 che prevede la messa all'asta delle quote;
Vista la proposta di Piano nazionale del verde pubblico (di seguito, Strategia nazionale del verde urbano) presentata dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico nella Relazione annuale alle Camere del 2018;
Vista la delibera del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico n. 28 del 19 luglio 2019 con la quale si esprime l'avviso che l'impiego dei proventi delle aste ai fini dell'incremento e della valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane realizzino le finalità della direttiva 2009/29/Ce;
Vista la COM (2019) 640 final dell'11 dicembre 2019 della Commissione europea relativa a "The European Green Deal", che ha lo scopo di favorire una transizione equa e giusta verso un'economia sostenibile e con impatto ambientale zero in tutti i Paesi membri;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 63 del 10 marzo 2020 recante "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde";
All'esito dell'istruttoria del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico svolta ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e conclusa il 15 aprile 2020;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, espressa nella seduta del giorno 8 ottobre 2020;
Decreta:
Articolo 1
Finalità
1. Il presente decreto definisce le modalità per la progettazione di messa a dimora di alberi negli ambiti delle Città metropolitane, in attuazione dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purchè non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di selvicoltura e per la creazione di foreste urbane e periurbane, così come definite nella strategia nazionale del verde urbano, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, tenendo conto, quali criteri di selezione, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, di cui si riporta in allegato 1 l'elenco dei Comuni interessati.
Articolo 2
Presentazione dei progetti e ruolo della Città metropolitana
1. Per il finanziamento del programma di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse, pari a euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, stanziate sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L'erogazione del finanziamento è subordinato alla disponibilità delle risorse di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.
3. I progetti presentati dalle Città metropolitane non possono prevedere costi complessivi superiori a euro 500.000 (iva inclusa), devono avere ad oggetto la messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, il reimpianto e la selvicoltura ovvero la creazione di foreste urbane e periurbane, la manutenzione successiva all'impianto e non essere già stati oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, comunque denominato.
4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, le Città metropolitane provvedono, nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla presentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle proposte progettuali, proprie e/o ricevute da terzi per il proprio territorio, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comitato.verdepubblico@pec.minambiente.it e per conoscenza PNA@pec.minambiente.it
5. Ciascuna Città metropolitana redige o seleziona i progetti tenendo conto, oltre che dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei medesimi, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area oggetto dell'intervento, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015. Ai fini della localizzazione degli interventi, sono considerati ambiti di attuazione preferenziale i territori delle città metropolitane ricompresi nelle suddette zone interessate dalle procedure di infrazione.
6. Ciascuna Città metropolitana presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fino ad un massimo di cinque proposte progettuali.
Articolo 3
Requisiti di ammissibilità
1. Ai fini dell'ammissibilità, è essenziale che i progetti rechino:
a) attestazione della disponibilità giuridica delle aree su cui deve realizzarsi l'intervento;
b) programma operativo di dettaglio con i relativi costi e crono-programma nella forma di progetto definitivo;
c) piano di manutenzione e cure colturali per un periodo di almeno sette anni dalla realizzazione degli interventi finanziati, con relativi importi dei costi manutentivi indotti;
d) impegno all'acquisizione di tutte le eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento prima dell'inizio dei lavori;
e) impegno a redigere il progetto esecutivo e dare avvio agli interventi entro quattro mesi dall'ammissione al finanziamento.
2. Ai fini dell'ammissibilità dei progetti è essenziale che, nell'ambito della forestazione, la superficie minima dell'intervento sia di almeno tre ettari, anche non contigui, purchè strutturalmente e funzionalmente integrati in un progetto unitario. È inoltre essenziale che vi sia comprovata coerenza con la pianificazione urbanistico-territoriale e paesistica dell'area interessata dall'intervento, risultante da apposita dichiarazione della città metropolitana che presenterà i progetti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Articolo 4
Modalità per la progettazione degli interventi
1. I progetti devono perseguire i seguenti tre principali obiettivi della Strategia nazionale del verde urbano:
a) tutelare la biodiversità per garantire la piena funzionalità degli ecosistemi;
b) aumentare la superficie e migliorare la funzionalità ecosistemica delle infrastrutture verdi a scala territoriale e del verde costruito;
c) migliorare la salute e il benessere dei cittadini.
2. Nella progettazione degli interventi devono in ogni caso essere osservate le modalità e i contenuti di seguito riportati:
a) sviluppo di un progetto definitivo redatto sulla base delle normative vigenti e con allegati:
i) relazione tecnica con specificazione del vincolo di destinazione d'uso dell'impianto, quale, eventualmente, il vincolo forestale;
ii) quadro economico di ripartizione dei costi, comprese spese tecniche, spese relative alla manutenzione settennale ed Iva, se non recuperabile;
iii) planimetrie di progetto redatte sulla base di una cartografia georeferenziata in scala nominale adeguata a localizzare e quantificare gli interventi proposti;
iv) computo metrico del progetto e dei costi manutentivi indotti per un periodo manutentivo di sette anni dall'impianto, supportato dal prezziario regionale o della locale Camera di commercio, con indicazione esplicita di costi e attività di manutenzione ordinarie e straordinarie previste per ciascun esercizio, nonchè indicazione in merito alle risorse umane di documentata qualificazione che saranno assicurate per le opere programmate;
b) descrizione delle aree destinate ad ospitare le piantagioni arboree e arbustive in termini fisici (clima, lito-morfologia), biologici (flora, fauna, vegetazione reale e potenziale), ecologici (situazione contestualizzata dal punto di vista dello stoccaggio di CO2 e qualità dell'aria e di rimozione degli inquinanti atmosferici), pedologici e paesistici, anche in relazione alla cronologia degli interventi;
c) descrizione qualitativa e quantitativa delle diverse azioni attuative dell'intervento, specificando le specie autoctone non allergeniche da utilizzare (caratteristiche dendrometriche, potenziale sviluppo dell'apparato radicale) in via preferenziale, le eventuali consociazioni con specie arbustive, la tipologia del postime da mettere a dimora e la loro reperibilità certificata ed evitando di introdurre specie invasive o con problematiche di tipo fitosanitario;
d) documentata descrizione del collegamento tra le fitocenosi di progetto e la dinamica vegetazionale locale, tenuto conto del fatto che il progetto deve contribuire alla connessione delle componenti della rete ecologica già esistenti;
e) documentata stima delle capacità delle specie botaniche utilizzate in termini di assorbimento e stoccaggio della CO2 e, nel contempo, di rimozione degli inquinanti e di adattamento al cambiamento climatico, in termini di resistenza e resilienza dei lembi di foresta urbana di progetto (con preferenza per l'uso di fitocenosi miste — sempreverdi e caducifoglie — per favorire complessivamente un risultato migliore relativamente allo stoccaggio della CO2 e alla rimozione degli inquinanti atmosferici);
f) descrizione delle lavorazioni del suolo propedeutiche per la messa a dimora delle specie da utilizzare e fondamentali per l'attecchimento e il successivo sviluppo delle piante, da effettuarsi adottando, nei casi di rimboschimento, modelli spaziali di impianto il più possibile vicini al patern naturale, compatibilmente con le successive cure colturali previste in progetto, facendo riferimento anche alla dimensione temporale, vale a dire immaginando le fitocenosi e i popolamenti nel loro sviluppo e i probabili interventi selvicolturali fino alla maturità (piantagioni policicliche permanenti) e privilegiando interventi finalizzati a favorire successioni naturali verso vegetazione potenziale;
g) descrizione delle eventuali opere infrastrutturali necessarie per realizzare l'impianto arboreo e per le cure colturali nonchè quelle mirate all'eventuale fruizione pubblica e alla protezione delle giovani piantine da quest'ultima, in ogni caso funzionali a garantire l'attecchimento e lo sviluppo degli alberi e arbusti utilizzando soluzione basate sulle caratteristiche naturali (Nature Based Solutions);
h) descrizione delle eventuali opere accessorie connesse al progetto di impianto, quali ad esempio cartellonistica, arredo, percorsi, interventi di desigillatura di superfici pavimentate, sistemazioni e reintegrazioni del suolo, interventi di ingegneria naturalistica, per un importo non superiore al 30% dell'importo complessivo dei lavori di impianto;
i) stima dei benefici ambientali attesi relativamente alla cattura e stoccaggio della CO2 e alla rimozione degli inquinanti atmosferici da effettuarsi facendo riferimento alle linee guida dell'International Panel on Climate Change e alle più aggiornate metodologie e procedure di computo sviluppate da enti e istituti di ricerca pubblici italiani o di altri paesi dell'Ue;
l) collocazione territoriale e funzionale degli interventi al fine di evidenziare i collegamenti esistenti e di progetto con aree di interesse sia locale che nazionale (rete delle aree protette, siti della Rete natura 2000, siti degradati o aree urbane interessate da eventi eccezionali quali incendi, piogge, frane, vento, etc.);
m) modalità di affidamento in relazione all'esecuzione delle opere e agli interventi manutentivi (nel caso di interventi la cui esecuzione sia esternalizzata), tenendo conto dei criteri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 63 del 10 marzo 2020 recante "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde";
n) dettagliato piano di gestione e di manutenzione delle nuove aree verdi per almeno sette anni successivi alla realizzazione degli impianti, prevedendo la sostituzione degli individui arborei che non attecchiscono qualora sia compatibile con la concorrenza delle piantine limitrofe già affermate e continuando le cure colturali;
o) piano di monitoraggio annuale a partire dal primo impianto, per verificare e consolidare i risultati del progetto.
3. Data la natura complessa e multifunzionale degli interventi, gli elaborati progettuali devono essere prodotti da un gruppo di progettazione a composizione multidisciplinare, documentata dai curricula dei partecipanti. Il coordinamento dei lavori di forestazione urbana verrà assicurato da un esperto in scienze agro-forestali.
4. In caso di incompletezza della documentazione pervenuta, il Comitato richiede la regolarizzazione da inviare entro trenta giorni, indicando i documenti e/o gli impegni mancanti.
Articolo 5
Valutazione dei progetti
1. Ai fini del riparto delle risorse di cui all'articolo 2, il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico effettua, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, e in conformità a quanto previsto dall'allegato 2, la valutazione delle proposte di progetto, tramite apposite istruttorie finalizzate a verificare la potenziale efficacia del progetto nel perseguimento dei principali obiettivi della Strategia nazionale del verde urbano evidenziati nell'articolo 6. A tal fine, il Comitato può avvalersi del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All'esito delle valutazioni di cui al comma 1, il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico predispone una graduatoria dei progetti e la presenta, con propria delibera, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente agli atti ed ai documenti concernenti l'avvenuta attività istruttoria e la valutazione dei progetti.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio atto all'approvazione della graduatoria di cui al precedente comma e lo notifica ai soggetti beneficiari.
Articolo 6
Riparto delle risorse
1. Le risorse disponibili di cui all'articolo 2 vengono ripartite tra le città metropolitane sulla base della graduatoria di cui all'articolo 5, comma 2.
2. Fra i progetti presentati e ritenuti ammissibili in base ai criteri di cui al presente decreto, deve esserne approvato almeno uno per ogni città metropolitana, di cui si terrà conto nella graduatoria complessiva ed unica da adottare per la selezione dei progetti rientranti nella disponibilità economica.
Articolo 7
Modalità di erogazione del finanziamento
1. Il finanziamento assegnato ai progetti selezionati verrà erogato secondo le seguenti modalità:
a) 20% a titolo di anticipo, a seguito della comunicazione di avvio dei lavori;
b) 50% alla presentazione dello stato di avanzamento per almeno la metà delle opere finanziate ed eseguite, a fronte della presentazione di specifici documenti attestanti la contabilità, la fatturazione, la relazione di sintesi, nonchè la documentazione fotografica;
c) 30% alla presentazione del certificato di regolare esecuzione e atto di collaudo delle opere realizzate, con allegata contabilità, fatturazione, documentazione fotografica, copia dei certificati di provenienza delle specie vegetali di cui al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.
Articolo 8
Controlli dell'attuazione
1. Le Città metropolitane svolgono tutti i controlli necessari sulla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, secondo una tempistica definita nel cronoprogramma. In particolare, devono essere verificati l'avvio dei lavori, gli stati di avanzamento e la conclusione dei lavori.
2. La realizzazione dell'intervento finanziato ai sensi del presente decreto deve iniziare in ogni caso entro centoventi giorni dalla comunicazione di ammissione al finanziamento. Ove non sia possibile il rispetto del termine di cui al periodo precedente per ragioni non dipendenti dal beneficiario del finanziamento, questi potrà presentare, una sola volta, motivata richiesta di proroga, fermo restando la disponibilità delle risorse economiche assegnate.
3. In caso di mancato rispetto dei tempi indicati nel comma precedente, in assenza di ragioni oggettive non dipendenti dal beneficiario del finanziamento, gli interventi sono definanziati e le relative risorse assegnate sono trasferite alla proposta che segue in graduatoria.
4. Le Città metropolitane provvedono al controllo anche della corretta esecuzione degli interventi, rispetto ai piani manutentivi presentati in sede di progetto definitivo, al fine di garantire la tenuta nel tempo delle opere finanziate, e provvedono ad effettuare gli interventi manutentivi stessi in caso di inerzia o inadempimento del soggetto preposto.
5. Le Città metropolitane verificano la regolarità delle spese in occasione dei singoli SAL.
6. La verifica della fase attuativa dei progetti di cui al presente articolo è svolta dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, può avvalersi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.
7. Le Città metropolitane danno immediata notizia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentare di riscontrate irregolarità delle procedure o, comunque, di accertati comportamenti devianti rispetto a quanto previsto dalla legge e dal presente decreto.
Articolo 9
Eventuali successive variazioni dei progetti ammessi a finanziamento
1. Le successive variazioni dei progetti ammessi a finanziamento devono essere presentate dalle città metropolitane al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Comitato ai seguenti indirizzi di posta elettronica PNA@pec.minambiente.it e comitato.verdepubblico@pec.minambiente.it
2. Ferma restando la disponibilità delle risorse economiche finanziate, il Comitato effettua l'istruttoria delle variazioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse, approva o prescrive i documenti e/o gli impegni da presentare, modificare o aggiornare e il relativo termine, che non deve comunque essere superiore ai quindici giorni.
3. All'esito delle istruttorie di cui al comma precedente, il Comitato, entro quindici giorni dal ricevimento delle prescrizioni, trasmette gli esiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con propria delibera.
4. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al comma 2, l'intervento viene definanziato e le risorse sono assegnate al progetto che segue in graduatoria.
Articolo 10
Revoca del finanziamento
1. Il finanziamento concesso può essere oggetto di revoca, previa acquisizione delle eventuali deduzioni della città metropolitana che ha presentato il relativo progetto e degli eventuali altri soggetti che abbiano concorso alla redazione dello stesso, in caso di:
a) mancata esecuzione o sopravvenuta impossibilità della completa realizzazione del progetto operativo di dettaglio entro ventiquattro mesi dalla comunicazione del trasferimento delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), salvo eventuali proroghe concesse dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
b) totale difformità tra gli interventi realizzati e quelli previsti nel progetto operativo di dettaglio;
c) mancata osservanza della disciplina nazionale e comunitaria vigente per gli affidamenti degli appalti di lavori, forniture e servizi oggetto di finanziamento;
d) richiesta di trasferimento del saldo del finanziamento concesso, a fronte di un avanzamento contabile del progetto operativo di dettaglio inferiore al 100% del costo complessivo del progetto operativo di dettaglio.
2. La Città metropolitana provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle eventuali risorse già erogate, su apposito capitolo che sarà individuato con successivo atto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e restano acquisite definitivamente all'Erario.
3. Sono fatte salve le spese sostenute alla data della revoca regolarmente contabilizzate e validate dalla Città metropolitana.
Articolo 11
Trattamento dei dati personali
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 ottobre 2020
Allegato 1
(Articolo 1 del Dm)
Lista dei Comuni delle Città metropolitane in procedura di infrazione per la qualità dell'aria
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