Sentenza Consiglio di Stato 30 ottobre 2020, n. 6655
Rifiuti - Servizio di gestione integrata dei rifiuti - Affidamento - Competenza - Ambito territoriale ottimale - Articoli 200 e 202, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Coincidenza almeno col territorio provinciale - Articolo 3-bis, Dl 138/2011 - Articolo 14, Lr Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 - Sussistenza - Affidamento del servizio da parte di un singolo Comune - Illegittimità - Sussistenza
L'affidamento del servizio rifiuti va fatto per Ambiti territoriali, che coincidono generalmente con la Provincia, dovendosi ritenere illegittimo l'affidamento fatto dal singolo Comune.
Il Consiglio di Stato nella sentenza 30 ottobre 2020, n. 6655 ha confermato la decisione del Tar di dichiarare illegittimi gli atti coi quali un Comune della Liguria ha ritenuto di indire la gara per affidare il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti limitatamente al proprio territorio. In effetti l'articolo 200 del Dlgs 152/2006 la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di Ambiti territoriali ottimali (Ato) cui è consegnato l'affidamento del servizio (articolo 202, Dlgs 152/2006).
Inoltre, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis del Dl 13 agosto 2011 n. 138, la dimensione ottimale degli ambiti territoriali coincide, di regola, con il territorio della Provincia. Una posizione fatta propria dalla Liguria con l'articolo 14 della Lr 1/2014 che, sulla scorta delle indicazioni nazionali ha individuato gli Ato per la gestione del servizio rifiuti a livello provinciale. Pertanto il dato normativo porta ad escludere la competenza del Comune, sussistendo invece quella della Provincia nell'individuare per l'ambito territoriale il gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 30 ottobre 2020, n. 6655
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