Sentenza Consiglio di Stato 16 novembre 2020, n. 7052
Energia - Impianti a fonti rinnovabili - Autorizzazione - Procedimento di autorizzazione unica - Articolo 12, Dlgs 387/2003 - Determinazione conclusiva della Conferenza di servizi - Natura - Atto istruttorio endoprocedimentale a contenuto consultivo - Sussistenza - Diversità rispetto al provvedimento finale adottato dall’Amministrazione procedente - Sussistenza - Eventi di fatto o di diritto sopravvenuti nel periodo tra la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi e il rilascio del provvedimento autorizzatorio - Rilevanza ai fini della decisione finale - Sussistenza
L'Amministrazione deve tenere conto di eventi fattuali e normativi intervenuti tra la chiusura della Conferenza di servizi e il provvedimento finale di autorizzazione di un impianto a fonti rinnovabili (Fer).
Lo ha ricordato il Consiglio di Stato nella sentenza 16 novembre 2020, n. 7052 in relazione al procedimento di autorizzazione unica di un impianto fotovoltaico da realizzarsi in Puglia. I Supremi Giudici amministrativi non sono d'accordo col Tar secondo il quale il rilascio dell'autorizzazione unica per un impianto a fonti rinnovabili costituiva per la Regione un esito vincolato dalla decisione della Conferenza di servizi, tale da restare insensibile a qualsiasi sopravvenienza di fatto e di diritto sopravvenuta.
In realtà ai sensi dell'articolo 12, Dlgs 387/2003, la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi convocata dalla Regione per il rilascio (o il non rilascio) del provvedimento autorizzatorio, è un atto istruttorio endoprocedimentale a contenuto consultivo, ben distinto dal provvedimento di autorizzazione unica che deve essere poi rilasciato dalla Regione. Pertanto se fra il momento della conclusione della Conferenza e quello in cui deve essere rilasciata l'autorizzazione unica intervengano sopravvenienze fattuali o normative (come nel caso di specie il Dm 30 marzo 2015 sui progetti eventualmente da sottoporre a Via), di tali circostanze la Regione deve tenere conto ai fini del decidere in virtù del normale principio tempus regit actum (e salvo il diverso tema delle responsabilità per l'eventuale ritardo dell'Amministrazione nel definire il procedimento). (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 16 novembre 2020, n. 7052
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: