Sentenza Tar Lombardia 23 novembre 2020, n. 2230
Acque - Servizio idrico integrato - Tariffa - Metodo di approvazione - Predisposizione da parte dell'Ente di governo dell'ambito e approvazione da parte di Arera - Articoli 149 e 154, Dlgs 152/2006, articolo 21, Dl 201/2011, convertito dalla legge 214/2011 - Sussistenza - Controllo da parte di Arera - Articolo 3, Dpcm 20 luglio 2012 - Verifica della coerenza intrinseca tra i dati forniti dal gestore del servizio idrico e il Piano economico-finanziario approvato dell'Ente di governo dell'ambito - Necessità - Sussistenza
N.d.R.: la presente sentenza contiene dei refusi nella numerazione dei paragrafi. Si riporta il documento nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario apportarvi correzioni.
Il controllo dell'Autorità per energia reti e ambiente (Arera) nell'approvare la tariffa idrica prevede una verifica di coerenza tra dati inviati dal gestore e Piano finanziario dell'Ente di governo dell'ambito.
Lo ha precisato il Tar Lombardia nella sentenza 23 novembre 2020, n. 2230 nell'ambito di una controversia sulle tariffe del servizio idrico integrato sorta tra gestore del servizio idrico, Ente di governo dell'ambito e Arera. I Giudici hanno prima riepilogato il quadro normativo vigente ai sensi del quale l'Ente di governo dell'ambito predispone la tariffa del servizio idrico sulla base del metodo tariffario approvato da Arera e poi la trasmette alla stessa Authority che la approva secondo il principio di integrale copertura dei costi di gestione (articoli 149 e 154, Dlgs 152/2006, articolo 21, Dl 201/2011, convertito dalla legge 214/2011).
In secondo luogo hanno ricordato che ai sensi dell'articolo 3, Dpcm 20 luglio 2012, il controllo di Arera sulla tariffa inviata dall'Ente di governo dell'ambito non è solo un autonomo controllo estrinseco, ma implica anche una verifica di coerenza intrinseca tra i dati forniti dal gestore del servizio idrico e il Piano economico-finanziario approvato dell'Ente di governo dell'ambito. E se vi sono carenze istruttorie esse vanno rappresentate al gestore e all'Ente di governo dell'ambito. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, determinando così l'annullamento della delibera dell'Authority di approvazione della tariffa del servizio idrico relativa a quel gestore. (FP)
Tar Lombardia
Sentenza 23 novembre 2020, n. 2230
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