Sentenza Corte di Cassazione 15 dicembre 2020, n. 35841
Rifiuti - Rottami metallici - Attività di trasporto e smaltimento di rifiuti non autorizzata - Deroga ad obblighi ambientali ex articolo 266, comma 5 del Dlgs 152/2006 per soggetti che effettuano acquisto e vendita al dettaglio in forma itinerante (robivecchi) - Applicabilità – Insussistenza - Reato ex articolo 256, comma 1 del Dlgs 152/2006 – Sussistenza
L'attività ambulante di raccolta e smaltimento di rottami ferrosi non può essere esentata dagli obblighi gravanti sui gestori di rifiuti chiamandosi all'articolo 266 del Dlgs 152/2006.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione con la sentenza del 15 dicembre 2020, n. 35841 confermando l'applicazione del regime derogatorio citato solo nei confronti di chi acquista e vende al dettaglio, in forma itinerante, rottami metallici, ovvero "robivecchi". L'esenzione ex comma 5 dell'articolo 266 del Dlgs 152/2006 per i commercianti ambulanti non si applica infatti a chi effettua l'attività di smaltimento rifiuti. Nel caso in esame, accaduto nella Regione Sicilia, non c'era infatti nessuna prova dell'effettivo esercizio dell'attività di raccolta e vendita al dettaglio dei rottami metallici e l'attività di trasporto e smaltimento non era stata autorizzata.
I Supremi giudici precisano che il mero rilascio dell'autorizzazione comunale, prodromica all'esercizio dell'attività di compravendita, non solo non può comprovare l'esercizio della stessa attività, ma non può neppure consentire lo svolgimento della diversa attività di smaltimento o recupero di rifiuti che deve essere sottoposta alla disciplina ambientale. (TG)
Corte di Cassazione
Sentenza 15 dicembre 2020, n. 35841
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: