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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Emilia-Romagna 11 gennaio 2021, n. 9

Rifiuti - Rifiuti di materiali da costruzione - Operazione di recupero - Articolo 184-ter, Dlgs 152/2006, allegato 1, suballegato 1, punto 7, Dm 5 febbraio 1998 - Riutilizzo previa perdita della qualifica di rifiuto - Condizioni - Assenza totale di amianto - Necessità - Sussistenza

Non può essere accolta l'istanza di recupero di materiali da costruzione con perdita della qualifica di rifiuto se è presente amianto, in qualsiasi concentrazione.
Il Tar Emilia-Romagna (sentenza 11 gennaio 2021, n. 9) ha respinto le doglianze di una azienda proprietaria di un'area industriale soggetta a bonifica che chiedeva l'autorizzazione al recupero di materiali edilizi residuati dall'intervento di bonifica mediante interramento in profondità, per utilizzarli come Mps (materia prima seconda) quale rinfianco delle fondazioni. L'autorizzazione era stata negata per la presenza di amianto. Per i Giudici è corretta la decisione della Regione poiché la normativa (articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 allegato 1, suballegato 1, punto 7, Dm 5 febbraio 1998) esclude la possibilità del recupero di materiali edilizi contenenti amianto.
Di fronte all'obiezione dell'impresa sulle quantità ridotte di amianto, il Tar ha sottolineato come il regolamento del 1998 non individua alcun limite numerico, ma condiziona espressamente la possibilità di recupero del materiale unicamente al parametro: presenza/assenza di amianto. La rigorosa disposizione normativa è stata introdotta al fine di individuare quali, tra i materiali da costruzione costituenti rifiuto derivante dall'attività di demolizione, possono o no essere riutilizzati, previa perdita della qualifica di rifiuto. (FP)

 

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N.d.R.: la sentenza 9/2021 in parola è stata confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato 15 dicembre 2021, n. 8368.

Tar Emilia-Romagna

Sentenza 11 gennaio 2021, n. 9