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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Toscana 8 giugno 2016, n. 964

Rifiuti - Impianti di recupero - Procedure semplificate - Articolo 216, Dlgs 152/2006 - Autorizzazione della Provincia - Assenza di permesso di costruire - Assorbimento - Inammissibilità

Le procedure autorizzative semplificate ex Dlgs 152/2006 riguardano "l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti" e non anche la legittimazione sotto il profilo edilizio degli impianti.
Il Tar Toscana (sentenza 964/2016) ha così respinto il ricorso contro un'ordinanza con cui un Comune aretino ha intimato la rimozione di un impianto di recupero rifiuti realizzato in assenza di permesso di costruire, bocciando la tesi del ricorrente secondo il quale le autorizzazioni all'esercizio dell'impianto, rilasciate dalla Provincia ai sensi degli articoli 214 e seguenti (Procedure semplificate) del Dlgs 152/2006, avrebbero legittimato l'impianto anche dal punto di vista edilizio.
Respinto anche il motivo di ricorso secondo il quale l'impianto, in quanto "mobile", non avrebbe necessitato del permesso di costruire: la "facile amovibilità" del manufatto, secondo il Giudice amministrativo, non è infatti sufficiente di per se ad esentare la collocazione dell'impianto sul territorio dal rilascio del titolo edilizio, essendo altresì richiesto che la presenza dell'impianto risponda ad "esigenze meramente transeunti e contigenti", in assenza delle quali si verifica una permanente trasformazione del territorio.

Tar Toscana

Sentenza 8 giugno 2016, n. 964