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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Emilia Romagna 9 dicembre 2020, n. 237

Rifiuti - Ceneri da incenerimento - End of Waste - Articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 - Produzione di un aggregato industriale utilizzabile nella produzione di conglomerati cementizi - Utilizzo del conglomerato cementizio per la realizzazione di manto stradale - Assenza di impatti complessivi negativi per l’ambiente - Accertamenti compiuti sul materiale posato a terra - Irrilevanza ai fini della qualifica EoW - Ordinanza sindacale che impone la rimozione in quanto rifiuti pericolosi - Articolo 192, Dlgs 152/2006 - Illegittimità

La cessazione della qualifica come rifiuto di un materiale non può essere contestata sulla base di accertamenti eseguiti sul prodotto che lo utilizza, invece che direttamente all'esito del processo di recupero.
Sulla base di tale principio, il Tar dell'Emilia-Romagna ha così accolto (sentenza nn. 237 e 239 del 2021) due ricorsi contro due ordinanze con le quali un Comune dell’Emilia Romagna, ai sensi dell’articolo 192 del Dlgs 152/2006, aveva intimato la rimozione e lo smaltimento del conglomerato cementizio posato per la realizzazione di un manto stradale.
Secondo il Tar è rimasta indimostrata la tesi del Comune secondo la quale l'aggregato industriale EoW utilizzato per produrre il conglomerato cementizio, derivante da un impianto autorizzato al recupero di rifiuti speciali pericolosi (in particolare ceneri da incenerimento), avrebbe dovuto in realtà essere qualificato come rifiuto.
Questo perché gli esami tecnici effettuati dagli organi di controllo erano stati disposti su campioni frantumati del conglomerato edilizio, frutto del processo di inertizzazione dell'EoW utilizzato e quindi, come tale, inidonei a certificare qualità intrinseche del componente originale. (AG)

Tar Emilia-Romagna

Sentenza 9 dicembre 2020, n. 237