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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 29 dicembre 2023, n. 11329

Rifiuti - Impianto di recupero rifiuti provenienti da raccolta differenziata autorizzato ex articolo 208, Dlgs 152/2006 - Esenzione dal pagamento del contributo di costruzione ex articolo 17, comma 3, lettera c), Dpr 380/2001 - Esclusione - Ragioni - Opera realizzata da soggetto privato per finalità primariamente imprenditoriali e solo indirettamente per finalità di interesse generale - Legittimità - Sussistenza

L'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione ex Dpr 380/2001 si applica alle opere di interesse generale e non anche a un impianto di recupero rifiuti realizzato da un privato primariamente per finalità lucrative.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato che con sentenza 11329/2023 si è pronunciato sull'ambito di applicazione dell'articolo 17 del Dpr 380/2001, la disposizione che prevede l'esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione per le opere pubbliche o di interesse generale (requisito oggettivo) realizzate da Enti istituzionalmente competenti (requisito soggettivo). Chiarendo che tale disposizione ha carattere eccezionale e che l'esenzione dal contributo concessorio riguarda ipotesi tassative da interpretare in senso restrittivo.
Partendo da tale assunto il Collegio esclude che nella specie ricorrano i presupposti perché sia applicabile l'esenzione e ciò per la natura privata dell'impianto della società appellante di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, realizzato primariamente per l'esercizio di un'attività imprenditoriale e che solo indirettamente assolve anche una finalità di interesse generale. Elementi questi, precisa il Consiglio di Stato, che impediscono di considerare tale società alla stregua di una longa manus dell'Ente pubblico(IM)

Consiglio di Stato

Sentenza 29 dicembre 2023, n. 11329