Sentenza Consiglio di Stato 24 dicembre 2020, n. 8315
Rifiuti - Impianti destinati al recupero di rifiuti urbani non pericolosi - Autorizzazione impianto di produzione di biometano mediante trattamento di rifiuti organici - Articolo 12, Dlgs 387/2003 - Realizzazione nel territorio regionale - Principio di libera circolazione dei rifiuti urbani non pericolosi - Articolo 181, comma 5, Dlgs 152/2006 - Principio cardine - Sussistenza - Principio di prossimità - Opzione preferibile tra più scelte - Sussistenza - Piano regionale rifiuti Piemonte - Dcr 19 aprile 2016, n. 140-14161 - Realizzazione nuovi impianti di recupero - Fabbisogno - Obiettivo dell'autosufficienza - Valutazione con riferimento all'intero territorio regionale e non al singolo Ambito territoriale ottimale (Ato) - Legittimità - Sussistenza
La necessità di nuovi impianti di recupero di rifiuti urbani non pericolosi va calcolata sull'intero territorio regionale, non a livello di fabbisogno del singolo Ambito territoriale ottimale (Ato).
Così si è espresso il Consiglio di Stato nella sentenza 24 dicembre 2020, n. 8315 confermando l'autorizzazione ex Dlgs 387/2003 di un impianto in Piemonte dedicato alla produzione di biometano mediante trattamento di rifiuti organici selezionati in processi di digestione anaerobica e compostaggio. Di fronte alle doglianze che nell'ambito territoriale non vi fosse necessità di impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, i Giudici hanno sottolineato come ai sensi dell'articolo 181, Dlgs 152/2006, principio cardine del quadro normativo in materia è la libera circolazione nazionale di tali rifiuti, mentre il principio di prossimità è l'opzione preferibile tra quelle da scegliere.
Peraltro il Piano regionale rifiuti del Piemonte (Dcr 19 aprile 2016, n. 140-14161) prevede per il 2020 un fabbisogno impiantistico non soddisfatto considerati gli impianti autorizzati e sottolinea come tale fabbisogno possa essere soddisfatto sia tramite la realizzazione di nuovi impianti, sia potenziando le linee impiantistiche già presenti sul territorio. La programmazione regionale considera il territorio regionale come sostanzialmente unitario e non come rigidamente suddiviso per Ambiti territoriali ottimali; pertanto un impianto di recupero può essere realizzato anche in un Ambito territoriale della Regione dove non c'è necessità di farlo se serve a coprire il fabbisogno di altre zone del territorio. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 24 dicembre 2020, n. 8315
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