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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 8 gennaio 2021, n. 342

Rifiuti - Rifiuti generati dalla attività di poligono di tiro - Inquinamento ambientale - Articolo 452-bis, Codice penale - Provvedimento di sequestro del terreno - Presupposti - Fumus commissi delicti - Prova della contaminazione del sito - Superamento delle "concentrazioni soglia rischio" - Necessità - Esclusione - Dimostrazione della compromissione di porzioni significative del terreno - Necessità - Sussistenza

Si può considerare configurabile un inquinamento ambientale se la "compromissione" e il "deterioramento" richiesti dall'articolo 452-bis, Codice penale riguardano porzioni significative del suolo.
Confermato dalla Cassazione nella sentenza 8 gennaio 2021, n. 342, il provvedimento del Giudice che rigettava la richiesta di sequestro di un terreno in Toscana per il "fumus" del reato di inquinamento ambientale ex articolo 452-bis del Codice penale in relazione alla compromissione e al deterioramento del terreno stesso, una volta adibito a poligono di tiro, per i rifiuti generati dalla attività di tiro e non rimossi.
Per i Supremi Giudici se è vero che il reato di inquinamento ambientale non richiede la prova della contaminazione del sito nel senso richiesto dalla disciplina delle bonifiche ex articolo 240, Dlgs 152/2006, cioè che siano superate le "concentrazioni soglia rischio", tuttavia occorre che la compromissione e il deterioramento richiesti dall'articolo 452-bis, Codice penale, devono riguardare "porzioni estese o significative" dello stesso suolo, solo così acquistando concretezza, nella strutturazione della previsione, il requisito del pericolo che giustifica il provvedimento cautelare. Mancando la prova di tale compromissione la richiesta di sequestro non è stata accolta. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 8 gennaio 2021, n. 342