Sentenza Corte di Cassazione 12 gennaio 2018, n. 911
Traffico illecito di rifiuti - Articolo 260, Dlgs 152/2006 - Danno ambientale - Legittimazione attiva dello Stato per risarcimento del danno - Ex articolo 318, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Legittimazione attiva Enti territoriali ex articolo 2043 C.c. - Sussistenza
In materia di danno ambientale, la legittimazione attiva per la richiesta di risarcimento danno spetta sia allo Stato, sia agli Enti territoriali; ma mentre i primi invocano una lesione del bene ambiente, i secondi di altri loro diritti particolari.
La Corte di Cassazione ha, con sentenza 12 gennaio 2018, n. 911, ribadito che la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali spetta allo Stato ex articolo 318, Dlgs 152/2006 (per i fatti compiuti dopo il 29 aprile 2006, data di entrata in vigore della disposizione) in forza della lesione all’interesse pubblico dell’integrità e salubrità dell’ambiente. Gli Enti territoriali possono anch’essi esercitare l’azione civile in sede penale, ma solo ai sensi dell’articolo 2043 Codice civile, ossia per ottenere un risarcimento conseguente alla lesione di altri diritti diversi dall’interesse pubblico.
Nel caso di specie, l’imputato marchigiano, reo di plurimi reati ambientali, non ha potuto invocare l’illegittimità attiva della Regione, avendo la Suprema Corte ribadito come la Regione avesse preteso il risarcimento per danni di natura patrimoniale e non patrimoniale conseguenti alla lesione di diritti particolari e diversi dall'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente.
Corte di Cassazione
Sentenza 12 gennaio 2018, n. 911
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