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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 19 febbraio 2021, n. 6528

Rifiuti - Permanenza sui mezzi di trasporto presso sito del produttore e omesso avvio ad impianto di trattamento - Sciopero degli operatori della discarica a cui erano destinati i rifiuti - Causa di forza maggiore ex articolo 193, comma 12 del Dlgs 152/2006 (N.d.R: nella versione temporaneamente introdotta dal Dlgs 205/2010) - Sussistenza - Reato di gestione non autorizzata ex articolo 256, comma 1 del Dlgs 152/2006 - Esclusione

Non è gestione illecita se la permanenza dei rifiuti sui mezzi di trasporto, presso il sito del produttore, dipende dallo sciopero degli operatori della discarica a cui erano destinati i rifiuti.
Così la Corte di Cassazione con la sentenza del 19 febbraio, n. 6528 escludendo il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, ex articolo 256, comma 1 del Dlgs 152/2006 lettera a), nei confronti del responsabile di una ditta ligure. Le agitazioni sindacali che hanno determinato l'indisponibilità della discarica a cui erano destinati i rifiuti non pericolosi, rimasti sui mezzi di trasporto nel piazzale della società del produttore, rientrano per i Giudici tra le cause di forza maggiore, espressamente previste dalla versione del comma 12 dell'articolo 193 del Dlgs 152/2006 temporalmente richiamabile. Il comma da ultimo citato appare essere quello introdotto dal Dlgs 205/2010 che recava la disposizione di caricare e scaricare i rifiuti nel più breve tempo possibile (per evitare di incorrere nello stoccaggio non autorizzato) non superando il termine massimo di 6 giorni "salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore".  
Altresì, per i Supremi Giudici la comunicazione dello stallo nel conferimento non è tardiva: come previsto dal comma 12, il responsabile l'ha inviata all'Arpal (Azienda regionale per la protezione dell'ambiente ligure) e al Procuratore della Repubblica in risposta ai verbali dei sopralluoghi, dopo l'accesso dei tecnici ma entro i 6 giorni dall'inizio dello sciopero. (TG)

Corte di Cassazione

Sentenza 19 febbraio 2021, n. 6528