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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 2 marzo 2021, n. 8215

Rifiuti - Abbandono rifiuti ingombranti prodotti da attività d'impresa - Articolo 256, comma 2 del Dlgs 152/2006 - Applicabilità al soggetto che affida a terzi i rifiuti al fine del loro smaltimento -  Responsabilità per "culpa in eligendo" (N.d.R.: articolo 2049 del Codice civile) - Sussistenza - Obbligo di accertamento (N.d.r.: ex articolo 188 del Dlgs 152/2006) delle necessarie autorizzazioni e competenze in capo al soggetto individuato (che ne era sprovvisto e ha abbandonato i rifiuti sulla strada) - Rientra - Mancato controllo - Sussistenza - Rilevanza

Risponde di reato di abbandono di rifiuti, in concorso, chi ne affida a terzi lo smaltimento e non verifica l'esistenza di autorizzazioni e competenze per espletare l'incarico.
Così decide la Corte di Cassazione con la sentenza del 2 marzo 2021, n. 8215 sul reato ex articolo 256, comma 2 del Dlgs 152/2006 di cui si è reso responsabile il soggetto che per la gestione dei rifiuti della sua azienda ha individuato una persona sulla base della fiducia che fosse regolarmente autorizzata. È stato infatti legittimamente applicato l'articolo citato, per il concorso nel reato di abbandono di rifiuti, non essendo stato osservato l'obbligo di accertamento delle necessarie autorizzazioni e competenze (N.d.r.: ex articolo 188 del Dlgs 152/2006) in capo a chi avrebbe dovuto smaltire regolarmente i rifiuti (bancone in legno) e invece li ha abbandonati su una pubblica via ligure.
Il mancato accertamento sul soggetto incaricato (giudicato in separata sede e responsabile ex articolo 256, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006) giustifica dunque la configurazione della responsabilità per "culpa in eligendo" (N.d.r.: ex articolo 2049 del Codice civile) prevista nei confronti dei committenti che si affidano a terzi. (TG)

Corte di Cassazione

Sentenza 2 marzo 2021, n. 8215