Sentenza Corte di Cassazione 4 marzo 2021, n. 8798
Aria - Emissioni in atmosfera - Esercizio di attività produttiva con utilizzo di mastici e collanti - Autorizzazione alle emissioni - Articolo 269, Dlgs 152/2006 - Necessità - Sussistenza - Esercizio di attività senza autorizzazione - Responsabilità penale - Articolo 279, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Rispetto dei limiti di emissione - Irrilevanza
È irrilevante ai fini della responsabilità penale che l'attività produttiva rispetti i limiti di emissione in atmosfera se essa è priva di relativa autorizzazione, la cui sola assenza fa scattare la responsabilità penale.
Lo ha ricordato la sentenza della Cassazione 4 marzo 2021, n. 8798 confermando la condanna ex articolo 279, comma 1, Dlgs 152/2006 del titolare di un'attività produttiva con utilizzo di mastici e collanti, esercitata in assenza dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269, del medesimo Dlgs 152/2006. L'imputato lamentava che la sentenza di merito non aveva fatto alcuna menzione della perizia acquisita in atti, che attesterebbe che le emissioni dell'attività rispettano i limiti di legge e che l'impianto di abbattimento dei fumi prodotti dalle operazioni di incollaggio sarebbe conforme alla normativa europea.
Per la Cassazione tali situazioni sono irrilevanti nell'ottica della contestazione in esame, che attiene non alla qualità delle emissioni in atmosfera, ma alla mancanza di preventiva autorizzazione – che è necessaria - con riguardo all'impiego di materiali (mastice e vernici) per i quali lo stesso provvedimento amministrativo avrebbe dovuto essere rilasciato ai sensi dell'articolo 269, Dlgs 152/2006. Il fatto stesso di non possedere l'autorizzazione, a prescindere dal rispetto dei limiti delle emissioni fa nascere la responsabilità penale. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 4 marzo 2021, n. 8798
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