Sentenza Consiglio di Stato 23 marzo 2021, n. 2482
Acque reflue – Tipologie di scarichi – Articolo 74, comma 1, lettere g), h) e i) - Acque reflue domestiche, acque reflue industriali e acque reflue urbane – Miscuglio di acque diverse – Giudizio di prevalenza – Collegamento con il principio di precauzione sancito dall'articolo 3-ter, Dlgs 152/2006 – Sussistenza – Onere di dimostrare in maniera rigorosa la prevalenza delle acque domestiche da parte del soggetto che intende accedere al regime più favorevole – Sussistenza – Valutazione legata non solo agli elementi quantitativi ma anche agli elementi qualitativi delle acque - Sussistenza
Per valutare se, nel caso di miscuglio di acque reflue, prevalgano quelle domestiche o quelle industriali, oltre al volume fisico degli scarichi va sempre considerata anche la composizione degli stessi.
Lo afferma il Consiglio di Stato nella sentenza 2482/2021, partendo dal dato di comune esperienza secondo il quale un quantitativo anche modesto di reflui industriali, qualora contenga sostanze di tipo particolare, può rendere necessario trattare lo scarico in cui essi confluiscono con processi più sofisticati di quelli richiesti per le acque domestiche (e, quindi, richiedere il più rigoroso regime di Aia). Il Giudice rigetta quindi la tesi secondo la quale la valutazione relativa alla prevalenza delle acque reflue possa essere intesa solo in modo quantitativo, ovvero con esclusivo riferimento al volume fisico degli scarichi.
Più in generale, ad avviso del Collegio, il regime meno rigoroso – sia a livello autorizzativo, sia a livello sanzionatorio - previsto per le acque domestiche, in applicazione del principio di precauzione sancito dall'articolo 3-ter del Dlgs 152/2006, non può essere applicato qualora la prevalenza di tali acque su quelle industriali non venga dimostrata in modo rigoroso, onere che ricade sempre sulle spalle del soggetto che intende accedere al regime più favorevole. (AG)
Consiglio di Stato
Sentenza 23 marzo 2021, n. 2482
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: