Sentenza Corte di Cassazione 8 febbraio 2019, n. 6260
Acque - Nozione di acque meteoriche di dilavamento - Articolo 74, comma 1, lettera h), Dlgs 152/2006 - Acque meteoriche da dilavamento contaminate da materiali stoccati nel piazzale dell'impresa - Equiparazione ai reflui industriali - Sussistenza - Configurabilità del reato di scarico reflui industriali senza autorizzazione - Articolo 137, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Competenza delle Regioni ex articolo 113 del Dlgs 152/2006 – Autonomia – Sussistenza
Le acque meteoriche contaminate coi materiali stoccati sul piazzale dello stabilimento sono reflui industriali e lo scarico senza autorizzazione è reato. Lo ha ricordato la Corte di Cassazione nella sentenza 8 febbraio 2019, n. 6260 confermando la condanna dell'amministratore e direttore tecnico di una impresa di Bologna che scaricava in fognatura senza autorizzazione acque meteoriche contaminate coi materiali stoccati sul piazzale dello stabilimento da qualificarsi quali reflui industriali ex articolo 74, Dlgs 152/2006. Poiché tali acque erano scaricate in fognatura senza autorizzazione scattava il reato previsto dall'articolo 137 del Dlgs 152/2006. La Corte ha ulteriormente chiarito che sia prima che dopo che l'articolo 74 del Dlgs 152/2006 è stato modificato dal Dlgs 4/2008 le "acque meteoriche di dilavamento" contaminate da materiali sono da considerarsi senza eccezioni reflui industriali. La modifica legislativa del 2008 lungi dall'avere depenalizzato la condotta, ha ristretto il concetto di "acque meteoriche" in un'ottica di maggior rigore chiarendo la netta differenza di queste ultime coi reflui industriali e quelli domestici.
Corte di Cassazione
Sentenza 8 febbraio 2019, n. 6260
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